Art. 3 Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta in caso di grani coltivati o semole ottenute in piu' paesi 1. Qualora le operazioni di cui all'art. 2 avvengono nei territori di piu' Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione e' stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE». 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il grano utilizzato e' stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo Paese, per l'operazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) puo' essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale e' stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri Paesi»: 'UE', 'non UE', 'UE e non UE'» a seconda dell'origine.