Art. 4 Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori 1. I Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, congiuntamente nell'ambito delle attivita' previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono definire campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto. 2. Le indicazioni sull'origine di cui all'agli articoli 2 e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non e' inferiore a 1,2 millimetri.