Art. 7 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  in  via
sperimentale fino al 31 dicembre 2020. 
  2. In caso di adozione da parte della Commissione europea  di  atti
esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafi 5  e  8,  del  regolamento
(UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1,
prima del 31 dicembre 2020, il presente decreto perde  efficacia  dal
giorno della data di entrata in vigore dei medesimi. 
  3. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti  di
cui al presente decreto, immessi  sul  mercato  o  etichettati  prima
dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere  commercializzati
fino all'esaurimento scorte. 
  Il presente decreto e' trasmesso al competente Organo di controllo,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed
entra  in  vigore  dopo  centottanta  giorni  dalla  data  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 26 luglio 2017 
 
                                                   Il Ministro        
                                             delle politiche agricole 
                                              alimentari e forestali  
                                                      Martina         
 
       Il Ministro 
dello sviluppo economico 
         Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 755