IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  46  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e  innovazione  di  rilevanza  strategica  per  il   rilancio   della
competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo
delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
maggio 2013, n. 113, con il  quale,  in  applicazione  dell'art.  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8  marzo  2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo  2013  che,
al comma 2, prevede che il Fondo per la  crescita  sostenibile  opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle
regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la  gestione
delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  1°  aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 13 maggio 2015, n. 109, inerente all'intervento del Fondo per  la
crescita sostenibile a favore  di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti  dal  Ministero  dello
sviluppo economico con le regioni e altre amministrazioni  pubbliche,
e, in particolare, l'art. 6 che destina 80 milioni  di  euro  per  la
concessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 14 ottobre 2016, n. 241, con  il  quale  e'  stata  integrata  la
dotazione finanziaria dell'intervento di cui al predetto decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 1°  aprile  2015  di  ulteriori  80
milioni di euro a valere sulle risorse  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato e, in particolare, l'art.  25  che  stabilisce  le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed  esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; 
  Visto il regime di aiuto n. SA.42139, registrato in data 12  giugno
2015, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a
favore di progetti di ricerca e sviluppo  realizzati  nell'ambito  di
accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo  economico  con  le
regioni e le altre amministrazioni pubbliche, attuato  con  il  sopra
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015; 
  Visto, altresi', l'art. 68 del regolamento (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347  del  20  dicembre
2013,  recante  disposizioni  inerenti  al  finanziamento   a   tasso
forfettario dei costi indiretti e  dei  costi  per  il  personale  in
materia  di  sovvenzioni  e  di  assistenza   rimborsabile,   e,   in
particolare,  il  paragrafo  1,  lettera  c),  che  prevede,  laddove
l'esecuzione di un'operazione dia  origine  a  costi  indiretti,  che
questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un  tasso
forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato  su  metodi
esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili  nelle  politiche
dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre  2013,  che  stabilisce  le
norme in materia  di  partecipazione  e  diffusione  nell'ambito  del
programma quadro di ricerca e  innovazione  (2014-2020)  -  Orizzonte
2020  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1906/2006,   e,   in
particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti  ammissibili
sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del
totale dei costi diretti ammissibili; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014  della  Commissione,
del 3 marzo 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare,  l'art.  20  che
prevede che i  costi  indiretti  possano  essere  calcolati  mediante
l'applicazione  di  un  tasso  forfettario  stabilito   conformemente
all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento  (UE)  n.  1290/2013
per alcuni tipi di operazioni o  alcuni  progetti  facenti  parti  di
operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici
056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla
tabella  1  dell'allegato  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
215/2014 della  Commissione,  del  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  69  dell'8  marzo  2014,  e
attuate nell'ambito di una delle priorita' di  investimento  previste
dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2,  lettera  b),
paragrafo 3, lettere  a)  e  c),  e  paragrafo  4,  lettera  f),  del
regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 347 del 20 dicembre 2013; 
  Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
in  applicazione   della   normativa   comunitaria   riguardante   la
programmazione 2014-2020 dei fondi  di  sviluppo  e  di  investimento
europei, ha definito,  in  materia  di  ricerca  e  innovazione,  una
Strategia nazionale di  specializzazione  intelligente,  intesa  come
strategia di innovazione  nazionale  che  individua  specifiche  aree
tematiche  prioritarie  di  intervento  che  riflettono  un   elevato
potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento  competitivo,
in grado di  rispondere  alle  opportunita'  emergenti  e  ai  futuri
sviluppi del mercato; 
  Considerato  che  la  Strategia   nazionale   di   specializzazione
intelligente rappresenta, in base a quanto previsto  dall'Accordo  di
partenariato per l'Italia, il  quadro  strategico  esclusivo  per  il
disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche  di  ricerca,
sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo
tematico 1 di cui all'art. 9 del sopra  citato  regolamento  (UE)  n.
1303/2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  1°  giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 25 luglio  2016,  n.  172,  recante  l'intervento  del  Programma
operativo nazionale «Imprese e  competitivita'»  2014-2020  FESR,  in
favore di progetti di ricerca e  sviluppo  negli  ambiti  tecnologici
identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte
2020»; 
  Considerata  l'esigenza  di  sostenere,  nell'attuale   congiuntura
economica, la  competitivita'  di  specifici  ambiti  territoriali  o
settoriali,  oggetto  di  accordi  tra   pubbliche   amministrazioni,
attraverso  un  intervento  in  grado  di  favorire   l'adozione   di
innovazioni dei processi produttivi o dei  prodotti  derivanti  dallo
sviluppo delle tecnologie  individuate  dal  Programma  di  indirizzo
strategico  dell'Unione  europea  per  la  ricerca,  lo  sviluppo   e
l'innovazione «Orizzonte 2020»; 
  Ritenuto, ai fini di una maggiore concentrazione ed efficacia della
misura agevolativa, di riservare il presente intervento a progetti di
rilevante dimensione in grado di  incidere  in  misura  significativa
sulla competitivita' di  specifici  settori  produttivi  e  del  loro
indotto economico e di salvaguardare  il  livello  occupazionale  nel
territorio di riferimento; 
  Ritenuto, inoltre, di dover adeguare le procedure previste  per  la
concessione  delle  agevolazioni  nell'ambito  del  regime  di  aiuto
istituito ai sensi del predetto decreto 1° aprile 2015,  al  fine  di
consentire un utilizzo delle varie fonti  finanziarie,  nazionali  ed
europee, coerente  con  le  relative  norme  attuative  e  permettere
l'utilizzo dello strumento agevolativo anche per il finanziamento  di
progetti cofinanziati dall'Unione europea; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    c) «Regioni meno sviluppate»: le  regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia; 
    d)  «Regioni  in  transizione»:  le  regioni  Abruzzo,  Molise  e
Sardegna; 
    e) «decreto 1°  giugno  2016»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  1°  giugno  2016,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  del  25  luglio  2016,  n.  172,
recante l'intervento del Programma  operativo  nazionale  «Imprese  e
competitivita'» 2014-2020 FESR in favore di  progetti  di  ricerca  e
sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal  Programma  quadro
di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»; 
    f) «Soggetto gestore»:  il  soggetto  a  cui  sono  affidati  gli
adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle
proposte progettuali, l'erogazione delle  agevolazioni,  l'esecuzione
di monitoraggi, ispezioni e controlli; 
    g) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    h) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
l del Regolamento GBER; 
    i) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    l) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    m) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    n)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella
definizione di organismo di ricerca; 
    o) «contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni.