IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti; Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2015, n. 109, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e altre amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'art. 6 che destina 80 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2016, n. 241, con il quale e' stata integrata la dotazione finanziaria dell'intervento di cui al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 di ulteriori 80 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; Visto il regime di aiuto n. SA.42139, registrato in data 12 giugno 2015, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche, attuato con il sopra citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015; Visto, altresi', l'art. 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni inerenti al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e di assistenza rimborsabile, e, in particolare, il paragrafo 1, lettera c), che prevede, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, che questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario; Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili; Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare, l'art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013 per alcuni tipi di operazioni o alcuni progetti facenti parti di operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 69 dell'8 marzo 2014, e attuate nell'ambito di una delle priorita' di investimento previste dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere a) e c), e paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del mercato; Considerato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta, in base a quanto previsto dall'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»; Considerata l'esigenza di sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto di accordi tra pubbliche amministrazioni, attraverso un intervento in grado di favorire l'adozione di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti derivanti dallo sviluppo delle tecnologie individuate dal Programma di indirizzo strategico dell'Unione europea per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione «Orizzonte 2020»; Ritenuto, ai fini di una maggiore concentrazione ed efficacia della misura agevolativa, di riservare il presente intervento a progetti di rilevante dimensione in grado di incidere in misura significativa sulla competitivita' di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale nel territorio di riferimento; Ritenuto, inoltre, di dover adeguare le procedure previste per la concessione delle agevolazioni nell'ambito del regime di aiuto istituito ai sensi del predetto decreto 1° aprile 2015, al fine di consentire un utilizzo delle varie fonti finanziarie, nazionali ed europee, coerente con le relative norme attuative e permettere l'utilizzo dello strumento agevolativo anche per il finanziamento di progetti cofinanziati dall'Unione europea; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; c) «Regioni meno sviluppate»: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; d) «Regioni in transizione»: le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna; e) «decreto 1° giugno 2016»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»; f) «Soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli; g) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; h) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato l del Regolamento GBER; i) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; l) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; m) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; n) «Centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica autonoma che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di organismo di ricerca; o) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.