Art. 10 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto  gestore,  sulla  base
delle richieste per stato d'avanzamento del progetto  presentate  dal
soggetto beneficiario, nel numero massimo di cinque, piu' l'ultima  a
saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. 
  2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse  al  Soggetto
gestore secondo le modalita' indicate con  il  provvedimento  di  cui
all'art. 7, comma 2. 
  3.  L'Accordo  per  l'innovazione  puo'  prevedere  che  la   prima
erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo
del 30 per cento del totale delle agevolazioni  concesse,  in  favore
delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione
di fideiussione bancaria  o  polizza  assicurativa.  In  alternativa,
l'Accordo   per   l'innovazione   puo'   prevedere,   sempre   previa
presentazione di fideiussione bancaria o  polizza  assicurativa,  che
sia  erogato  a  titolo  di  anticipazione   l'intero   finanziamento
agevolato.