Art. 10 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di cinque, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. 2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al Soggetto gestore secondo le modalita' indicate con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. 3. L'Accordo per l'innovazione puo' prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa, l'Accordo per l'innovazione puo' prevedere, sempre previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che sia erogato a titolo di anticipazione l'intero finanziamento agevolato.