Art. 2 
 
                          Ambito operativo 
 
  1. Il presente decreto provvede a ridefinire le  procedure  per  la
concessione ed erogazione delle agevolazioni,  previste  dal  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015,  a  favore  dei
progetti di ricerca e  sviluppo  realizzati  nell'ambito  di  accordi
sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province  autonome,  le
altre  amministrazioni  pubbliche  eventualmente  interessate   e   i
soggetti proponenti. 
  2. Gli accordi di cui al comma 1, che assumono la denominazione  di
«Accordi per  l'innovazione»,  devono  essere  diretti  a  sostenere,
attraverso la realizzazione di uno o piu' progetti di cui all'art. 4,
interventi di rilevante impatto  tecnologico  in  grado  di  incidere
sulla  capacita'  competitiva  delle  imprese  anche   al   fine   di
salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza  delle
imprese estere nel territorio nazionale. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto  stabilito
dall'art.  6  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  soddisfano  le
condizioni del Regolamento GBER e possono essere concesse fino al  31
dicembre 2020 fatte salve eventuali proroghe del relativo  regime  di
aiuto autorizzate dalla Commissione europea o del Regolamento GBER.