Art. 2 Ambito operativo 1. Il presente decreto provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti. 2. Gli accordi di cui al comma 1, che assumono la denominazione di «Accordi per l'innovazione», devono essere diretti a sostenere, attraverso la realizzazione di uno o piu' progetti di cui all'art. 4, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacita' competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale. 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del Regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2020 fatte salve eventuali proroghe del relativo regime di aiuto autorizzate dalla Commissione europea o del Regolamento GBER.