Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto i seguenti soggetti: 
    a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese  artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente
attivita' industriale; 
    c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie  di  cui  al
numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore  delle  imprese
di cui alle lettere a) e b); 
    d) i Centri di ricerca. 
  2. I soggetti di cui al comma l possono presentare  progetti  anche
congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca, fino a un massimo
di cinque soggetti co-proponenti. In tali  casi,  i  progetti  devono
essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di
rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo
esemplificativo,  il  consorzio  e  l'accordo  di  partenariato.   Il
contratto di rete o le altre  forme  contrattuali  di  collaborazione
devono configurare una concreta  collaborazione  che  sia  stabile  e
coerente rispetto all'articolazione  delle  attivita',  espressamente
finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare,
il contratto deve prevedere: 
    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a
carico di ciascun partecipante; 
    b)  la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla   proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca
e sviluppo; 
    c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma  1,
del  soggetto  capofila,  che  agisce  in  veste  di  mandatario  dei
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei  medesimi,  con
atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  di  un   mandato
collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. 
  3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
proposta progettuale di cui all'art. 7, comma 1, devono  possedere  i
seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti
nel registro delle imprese; i soggetti non residenti  nel  territorio
italiano devono avere una personalita' giuridica  riconosciuta  nello
Stato  di  residenza  come  risultante  dall'omologo  registro  delle
imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli  ulteriori
requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima
erogazione delle agevolazioni la disponibilita' di  almeno  un'unita'
locale nel territorio nazionale; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; 
    d)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    e) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
    f) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta'  cosi'  come  individuata  all'art.  2,  punto   18   del
Regolamento GBER. 
  4. Gli Organismi  di  ricerca  alla  data  di  presentazione  della
domanda devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma
giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 3. 
  5. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto i soggetti di cui ai commi 1 e 2: 
    a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con
sentenza  definitiva  o   decreto   penale   di   condanna   divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che
costituiscono motivo di esclusione di un  operatore  economico  dalla
partecipazione a una procedura di  appalto  o  concessione  ai  sensi
della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori,
servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta
progettuale; 
    b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.