Art. 4 Progetti ammissibili 1. I progetti ammissibili alle agevolazioni nell'ambito degli accordi per l'innovazione devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione 2014-2020 «Orizzonte 2020» riportate in allegato al decreto 1° giugno 2016. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono: a) essere realizzati, dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale; b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00); c) essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale di cui all'art. 7, comma 1 e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 9, comma 4. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima; d) avere una durata non superiore a trentasei mesi e, comunque, compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo specifico Accordo per l'innovazione, ovvero una durata piu' breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi, qualora compatibile con i termini previsti dall'Accordo per l'innovazione; e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi; f) rispettare le eventuali ulteriori condizioni previste dall'Accordo per l'innovazione.