Art. 4 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I  progetti  ammissibili  alle  agevolazioni  nell'ambito  degli
accordi  per  l'innovazione  devono  prevedere  la  realizzazione  di
attivita'  di  ricerca  industriale  e  di   sviluppo   sperimentale,
strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto
dal progetto,  finalizzate  alla  realizzazione  di  nuovi  prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti,  processi
o  servizi  esistenti,   tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie
identificate dal Programma quadro dell'Unione europea per la  ricerca
e l'innovazione 2014-2020 «Orizzonte 2020» riportate in  allegato  al
decreto 1° giugno 2016. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono: 
    a) essere realizzati, dai soggetti di cui all'art. 3, commi  1  e
2, nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate  nel
territorio nazionale; 
    b) prevedere spese e  costi  ammissibili  non  inferiori  a  euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiori a euro  40.000.000,00
(quarantamilioni/00); 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
proposta progettuale di cui all'art. 7, comma 1 e, comunque, pena  la
revoca, non oltre tre mesi dalla data del decreto di  concessione  di
cui all'art. 9, comma 4. Per data di avvio del progetto di ricerca  e
sviluppo  si  intende  la  data  del  primo  impegno   giuridicamente
vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che
renda  irreversibile  l'investimento  oppure  la   data   di   inizio
dell'attivita' del personale interno, a seconda di  quale  condizione
si verifichi prima; 
    d) avere una durata non superiore a trentasei mesi  e,  comunque,
compatibile con il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dallo
specifico Accordo per l'innovazione, ovvero una durata piu' breve ove
reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento
con risorse europee. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario,
il Ministero puo' concedere una proroga del  termine  di  ultimazione
del progetto non superiore a dodici mesi, qualora compatibile  con  i
termini previsti dall'Accordo per l'innovazione; 
    e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,  prevedere
che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi
complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il  5  per
cento in tutti gli altri casi; 
    f)  rispettare  le  eventuali   ulteriori   condizioni   previste
dall'Accordo per l'innovazione.