Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'
massime  di  aiuto,  comprensive   delle   eventuali   maggiorazioni,
stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER, nella forma del
contributo diretto alla spesa  e/o  del  finanziamento  agevolato,  a
valere sulle  risorse  messe  a  disposizione  dalle  amministrazioni
sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione come indicato ai commi
2 e 3. 
  2. Le regioni e le province  autonome  cofinanziano  l'Accordo  per
l'innovazione  mettendo  a  disposizione   le   risorse   finanziarie
necessarie alla concessione  di  un  contributo  diretto  alla  spesa
ovvero,  in  alternativa,  di  un  finanziamento  agevolato  per  una
percentuale almeno pari al 3  per  cento  dei  costi  e  delle  spese
ammissibili complessivi. 
  3. Il Ministero cofinanzia l'Accordo per l'innovazione  mettendo  a
disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione delle
seguenti agevolazioni: 
    a) un contributo diretto alla spesa per una  percentuale  pari  a
una quota base del 20 per cento dei costi e delle  spese  ammissibili
complessivi, a cui si aggiunge una quota equivalente  a  quanto  reso
disponibile dalle regioni o province autonome ai sensi del comma 2; 
    b) un finanziamento agevolato,  nel  caso  in  cui  sia  previsto
dall'Accordo, nel limite del 20 per cento dei  costi  e  delle  spese
ammissibili  complessivi.  Il  finanziamento  agevolato  e'  concesso
secondo quanto stabilito dall'art. 6, commi 5, 6 e 7, del decreto  1°
giugno 2016, fermo  restando  che  il  rimborso  degli  interessi  di
preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire secondo le
modalita' specificate dal Ministero nel provvedimento di  concessione
delle agevolazioni. 
  4. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in  termini  di
equivalente sovvenzione lordo,  determinata  ai  sensi  del  presente
articolo superi  l'intensita'  massima  stabilita  dall'art.  25  del
Regolamento GBER, l'importo del  contributo  diretto  alla  spesa  e'
ridotto al fine di garantire il rispetto della  predetta  intensita'.
In particolare, per la quantificazione  dell'equivalente  sovvenzione
lordo del finanziamento  agevolato,  il  tasso  di  riferimento  deve
essere  definito,  a  partire  dal  tasso   base   pubblicato   dalla
Commissione         europea         nel         sito         internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html secondo quanto previsto dalla comunicazione  della  Commissione
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 
  5. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di  ricerca  e
sviluppo  di  cui  al  presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con  altre  agevolazioni  pubbliche,
che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi  dell'art.
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati
ai sensi dei regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti  «de  minimis»),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352  del  24  dicembre
2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella  forma  di
benefici fiscali e di  garanzia  e  comunque  entro  i  limiti  delle
intensita' massime previste dal Regolamento GBER.