Art. 7 
 
             Definizione dell'Accordo per l'innovazione 
 
  1. Ai fini dell'attivazione della procedura negoziale diretta  alla
definizione dell'Accordo per  l'innovazione,  i  soggetti  proponenti
devono  presentare  al  Ministero  una   proposta   progettuale   per
consentire    la    valutazione    dell'innovativita'     tecnologica
dell'iniziativa e la rilevanza strategica per il sistema economico. 
  2. Con successivo provvedimento  del  direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese del Ministero sono definiti gli  schemi  e  le
modalita' di presentazione della proposta progettuale di cui al comma
1, che deve contenere almeno i seguenti elementi: 
    a)  la  denominazione  e  la  dimensione  di   ciascun   soggetto
proponente,  nonche'  una  descrizione  del  profilo  aziendale,  con
particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa  e  alla
presenza in ambito nazionale e internazionale; 
    b) il piano strategico industriale aggiornato; 
    c) la  descrizione  di  ciascun  progetto,  con  indicazione  dei
relativi obiettivi,  delle  date  di  inizio  e  fine,  delle  unita'
produttive coinvolte e dei costi previsti; 
    d)  la  tipologia  e  l'importo  dell'aiuto  richiesto   per   la
realizzazione di ciascun progetto. 
  3. Il Ministero, ricevuta la proposta progettuale,  acquisisce  dal
Soggetto gestore una valutazione  di  natura  tecnica  in  merito  ai
seguenti elementi: 
    a) rilevanza dell'iniziativa  sotto  il  profilo  degli  sviluppi
tecnologici e del grado di innovativita' dei risultati attesi; 
    b) interesse industriale alla  realizzazione  dell'iniziativa  in
termini di capacita' di favorire l'innovazione di specifici settori o
comparti economici; 
    c) effetti diretti e  indiretti  sul  livello  occupazionale  del
settore produttivo e/o del territorio di riferimento; 
    d) valenza nazionale degli  interventi  sotto  il  profilo  delle
ricadute multiregionali dell'iniziativa; 
    e) eventuale capacita' di  attrarre  investimenti  esteri,  anche
tramite il consolidamento  e  l'espansione  di  imprese  estere  gia'
presenti nel territorio nazionale; 
    f) capacita' di rafforzare la presenza di  prodotti  italiani  in
segmenti  di  mercato  caratterizzati  da  una   forte   competizione
internazionale; 
    g) ammissibilita' delle categorie di costo esposte nella proposta
progettuale ai sensi dell'art. 5; 
    h) eventuali  aspetti  tecnici  della  proposta  suscettibili  di
miglioramento in fase di  negoziazione  ed  elementi  della  proposta
progettuale da  specificare  in  modo  dettagliato  nei  progetti  di
ricerca e sviluppo. 
  4. Il Ministero,  anche  nelle  more  dell'invio  delle  risultanze
tecniche  da  parte  del  Soggetto  gestore,   avvia   la   fase   di
interlocuzione con le  regioni,  le  province  autonome  e  le  altre
amministrazioni  pubbliche  interessate,  al  fine  di  valutare   la
validita' strategica della proposta progettuale e  la  disponibilita'
da parte delle regioni e delle province autonome  al  cofinanziamento
dell'iniziativa, in misura almeno pari al 3 per  cento  dei  costi  e
delle spese ammissibili complessivi. Il Ministero puo' richiedere  la
partecipazione in tale fase anche del soggetto proponente. 
  5. Nel caso in cui la fase di interlocuzione si concluda con  esito
positivo si procede alla definizione dell'Accordo  per  l'innovazione
nel quale vengono indicati i seguenti elementi: 
    a) le finalita' dell'Accordo; 
    b) le amministrazioni sottoscrittici dell'Accordo  che  intendono
cofinanziare l'iniziativa proposta; 
    c)  le  imprese  coinvolte  nell'attuazione   dell'Accordo,   con
l'indicazione per ciascuna di esse dei  relativi  impegni  in  merito
all'attuazione dell'Accordo; 
    d) i progetti di ricerca e  sviluppo  da  realizzare  nell'ambito
dell'Accordo  con  l'indicazione  per  ciascuno  di  essi  dei  costi
previsti; 
    e) il quadro finanziario dell'Accordo con  la  definizione  degli
impegni finanziari a carico delle amministrazioni sottoscrittrici; 
    f) la misura e la forma delle agevolazioni in relazione a ciascun
progetto  di   ricerca   e   sviluppo   da   realizzare   nell'ambito
dell'Accordo; 
    g) i  termini  per  la  presentazione  al  Soggetto  gestore  dei
progetti ai sensi dell'art. 9; 
    h) i termini per la realizzazione dell'Accordo; 
    i) le modalita' di versamento delle risorse delle regioni,  delle
province autonome e delle altre amministrazioni  sottoscrittrici  nel
Fondo per la crescita sostenibile; 
    l) l'istituzione in un  Comitato  tecnico  per  l'attuazione,  il
coordinamento e il monitoraggio degli interventi. 
  6. L'Accordo per  l'innovazione,  fermo  restando  quanto  previsto
all'art. 8, e' sottoscritto dal Ministero, dal  soggetto  proponente,
dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre  amministrazioni
pubbliche interessate. 
  7. Successivamente alla stipula dell'Accordo per l'innovazione,  le
imprese non  maturano  alcun  diritto  alle  agevolazioni  che  sono,
comunque, subordinate alla presentazione dei progetti  di  ricerca  e
sviluppo e alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.