Art. 8 Accordi cofinanziati con risorse europee 1. Nel caso in cui il Ministero, per la definizione dell'Accordo per l'innovazione con le regioni e le province autonome, utilizzi le risorse dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali o della relativa programmazione parallela nazionale, ovvero l'accordo sia cofinanziato con risorse gestite a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione europea, la misura del contributo diretto alla spesa di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), viene aumentata in modo da massimizzare le agevolazioni concedibili nel rispetto delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER. 2. Qualora ricorra una delle condizioni di cui al comma 1, il Ministero puo' procedere alla definizione dell'Accordo per l'innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni e delle province autonome stabilito dall'art. 7, comma 4, nel caso in cui l'iniziativa proposta riguardi lo sviluppo di tecnologie nell'ambito delle traiettorie tecnologiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente. 3. Ai fini di cui al comma 2, l'indisponibilita' al cofinanziamento e' accertata decorsi trenta giorni dalla trasmissione della proposta progettuale. 4. Negli accordi di cui al comma 2, dal contributo diretto alla spesa definito secondo quanto previsto al comma 1, viene detratta una quota di contributo pari a quella prevista a carico delle regioni o delle province autonome dall'art. 6, comma 2. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli accordi finanziati con le risorse eventualmente assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nell'ambito del programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.