Art. 8 
 
              Accordi cofinanziati con risorse europee 
 
  1. Nel caso in cui il Ministero, per  la  definizione  dell'Accordo
per l'innovazione con le regioni e le province autonome, utilizzi  le
risorse dei programmi cofinanziati  dai  fondi  strutturali  o  della
relativa programmazione parallela  nazionale,  ovvero  l'accordo  sia
cofinanziato  con  risorse  gestite  a  livello  centralizzato  dalle
istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi
dell'Unione europea, la misura del contributo diretto alla  spesa  di
cui all'art. 6, comma 3, lettera  a),  viene  aumentata  in  modo  da
massimizzare  le  agevolazioni   concedibili   nel   rispetto   delle
intensita' massime di aiuto stabilite  dagli  articoli  4  e  25  del
Regolamento GBER. 
  2. Qualora ricorra una delle condizioni  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero  puo'   procedere   alla   definizione   dell'Accordo   per
l'innovazione anche in assenza del cofinanziamento  delle  regioni  e
delle province autonome stabilito dall'art. 7, comma 4, nel  caso  in
cui  l'iniziativa  proposta  riguardi  lo  sviluppo   di   tecnologie
nell'ambito  delle   traiettorie   tecnologiche   individuate   dalla
Strategia nazionale di specializzazione intelligente. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, l'indisponibilita' al cofinanziamento
e' accertata decorsi trenta giorni dalla trasmissione della  proposta
progettuale. 
  4. Negli accordi di cui al comma 2,  dal  contributo  diretto  alla
spesa definito secondo quanto previsto al comma 1, viene detratta una
quota di contributo pari a quella prevista a carico delle  regioni  o
delle province autonome dall'art. 6, comma 2. 
  5. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
altresi'  agli  accordi  finanziati  con  le  risorse   eventualmente
assegnate  dal  Comitato  interministeriale per   la   programmazione
economica nell'ambito  del  programma  di  sviluppo  per  l'area  del
cratere sismico della Regione Abruzzo di cui all'art. 11,  comma  12,
del  decreto-legge  19   giugno   2015,   n.   78   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.