Art. 9 
 
          Presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo, 
            istruttoria e concessione delle agevolazioni 
 
  1. I soggetti proponenti, nei termini  stabiliti  dall'Accordo  per
l'innovazione, devono presentare al Soggetto gestore  le  domande  di
agevolazione relative ai singoli progetti di ricerca  e  sviluppo  da
realizzare nell'ambito dell'Accordo  unitamente  alla  documentazione
utile   allo    svolgimento    dell'attivita'    istruttoria.    Tale
documentazione deve essere presentata secondo le  modalita'  indicate
con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. 
  2. Alla data di presentazione dei singoli  progetti  di  ricerca  e
sviluppo di cui al comma 1, il soggetto proponente deve  disporre  di
almeno due bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente  puo'
far riferimento  anche  ai  bilanci  consolidati  del  gruppo  a  cui
appartiene o ai bilanci di  una  delle  societa'  che  partecipa  nel
proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20 per cento.
In tale ultimo caso, il soggetto proponente e'  tenuto  a  presentare
unitamente ai singoli progetti di ricerca e  sviluppo  una  specifica
lettera di patronage con la quale  la  societa'  partecipante  assume
l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa  proposta  e  alla
restituzione dell'eventuale finanziamento agevolato. 
  3. Il Soggetto gestore, previa verifica della coerenza dei  singoli
progetti di ricerca e  sviluppo  presentati  rispetto  alla  proposta
progettuale, provvede all'istruttoria amministrativa,  finanziaria  e
tecnica secondo le modalita' stabilite  dall'art.  8,  comma  3,  del
decreto  1°  giugno  2016  e  successive  disposizioni  attuative.  I
punteggi e le soglie minime di accesso relative ai criteri  stabiliti
dall'art. 9 del decreto  1°  giugno  2016,  per  la  valutazione  dei
progetti di  ricerca  e  sviluppo  da  realizzare  nell'ambito  degli
accordi per l'innovazione, sono adeguati con il provvedimento di  cui
all'art. 7, comma 2, al fine di considerare la presenza  o  meno  del
finanziamento agevolato tra le forme agevolative previste dai singoli
accordi. 
  4. A conclusione delle attivita' istruttorie, che devono  svolgersi
entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda
di  agevolazione,  il  Soggetto  gestore  invia  le   risultanze   al
Ministero, che procede, in caso  di  esito  positivo  delle  predette
risultanze, alla concessione delle agevolazioni.