Art. 9 Presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo, istruttoria e concessione delle agevolazioni 1. I soggetti proponenti, nei termini stabiliti dall'Accordo per l'innovazione, devono presentare al Soggetto gestore le domande di agevolazione relative ai singoli progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito dell'Accordo unitamente alla documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione deve essere presentata secondo le modalita' indicate con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. 2. Alla data di presentazione dei singoli progetti di ricerca e sviluppo di cui al comma 1, il soggetto proponente deve disporre di almeno due bilanci approvati. A tal fine il soggetto proponente puo' far riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle societa' che partecipa nel proprio capitale sociale per una quota non inferiore al 20 per cento. In tale ultimo caso, il soggetto proponente e' tenuto a presentare unitamente ai singoli progetti di ricerca e sviluppo una specifica lettera di patronage con la quale la societa' partecipante assume l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa proposta e alla restituzione dell'eventuale finanziamento agevolato. 3. Il Soggetto gestore, previa verifica della coerenza dei singoli progetti di ricerca e sviluppo presentati rispetto alla proposta progettuale, provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 3, del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative. I punteggi e le soglie minime di accesso relative ai criteri stabiliti dall'art. 9 del decreto 1° giugno 2016, per la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nell'ambito degli accordi per l'innovazione, sono adeguati con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, al fine di considerare la presenza o meno del finanziamento agevolato tra le forme agevolative previste dai singoli accordi. 4. A conclusione delle attivita' istruttorie, che devono svolgersi entro il termine di settanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione, il Soggetto gestore invia le risultanze al Ministero, che procede, in caso di esito positivo delle predette risultanze, alla concessione delle agevolazioni.