IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme  per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20  dicembre  2014,
recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013» come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali  12  maggio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
144 del 24 giugno 2015; 
  Visto, in particolare, l'art. 31, comma 6 del cennato  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18  novembre
2014, a tenore del quale con decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  sono  apportati   gli   eventuali
adeguamenti richiesti dalla Commissione europea; 
  Visto il verbale dei  servizi  della  Commissione  europea  del  20
febbraio 2017, relativo alla Indagine NAC/2016/018/IT concernente gli
aiuti diretti, nel quale sono evidenziati gli elementi da  modificare
o  integrare  rispetto  alla  notifica  delle   decisioni   nazionali
sull'agricoltore in attivita' di cui all'art. 9 del regolamento  (UE)
n. 1307/2013, operata tramite il sistema ISAMM il 1° agosto 2014,  in
particolare per quanto concerne l'ampliamento della lista negativa; 
  Vista la comunicazione n. 3872 del 3 marzo 2017, con  la  quale  il
comitato  tecnico  permanente  di   coordinamento   in   materia   di
agricoltura della Conferenza Stato-regioni  avanza  la  richiesta  di
verificare la possibilita'  di  sopprimere  l'art.  1,  comma  1  del
decreto ministeriale 12 maggio 2015, dopo  ulteriori  approfondimenti
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  con  i
servizi della Commissione europea; 
  Vista la comunicazione alla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
effettuata con nota ministeriale 4 maggio 2017, prot. GAB  5601,  con
la quale tra l'altro si preannunciava  la  possibilita'  di  adeguare
l'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e  forestali  18  novembre  2014,  a  seguito  degli  approfondimenti
richiesti dal Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia
di agricoltura del 2 marzo 2017 e la relativa informativa  resa  alla
Conferenza medesima nella seduta del 4 maggio 2017; 
  Ritenuto necessario conformare il disposto dell'art.  3,  comma  1,
lettera  b)  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali 18 novembre 2014 al regolamento delegato  (UE)
n. 639/2014, art. 13, paragrafo 1, terzo comma, per quanto riguarda i
criteri alternativi che consentono ad un soggetto di  dimostrare  che
le sue attivita' agricole non sono insignificanti ai sensi  dell'art.
9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifica del decreto ministeriale 18 novembre 2014 
 
  1. All'art. 3 del decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole «, ad eccezione
di quelle che operano nelle zone di montagna e svantaggiate»; 
  b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis.  Il  comma  1  non  si  applica  ai  soggetti  che  operano
prevalentemente in zone montane e svantaggiate e che forniscono prove
verificabili di avere un livello minimo  di  occupati  iscritti  alla
sezione  agricoltura  dell'INPS  per  almeno   816   giornate   annue
complessive.».