IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge  n.  196
del 2009, concernente  la  progressiva  eliminazione  delle  gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti
di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il
versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 44-ter, comma 2, della predetta legge n. 196/2009,  in
base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  «sono
individuate ...» le «... gestioni operanti su contabilita' speciali o
conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. ...»  e  «...  le
somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono
versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  possono  essere
riassegnate alle  amministrazioni  interessate,  su  loro  richiesta,
limitatamente  all'importo  necessario  all'estinzione  di  eventuali
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  assunte  almeno   trenta
giorni prima della predetta soppressione. ...»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
febbraio  2017,  recante:  «Eliminazione  delle  gestioni   contabili
operanti a valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti  di
tesoreria», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 91 del 19 aprile 2017, e in  particolare  l'art.  2,  nel
quale si prevede che: 
  in attuazione del comma 2 dell'art. 44-ter della predetta legge  n.
196 del 2009 sono individuate le gestioni  operanti  su  contabilita'
speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva; 
  la soppressione delle predette gestioni e' operata con decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  e  possono  essere
riassegnate alle  amministrazioni  interessate,  su  loro  richiesta,
limitatamente  all'importo  necessario  all'estinzione  di  eventuali
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  assunte  almeno   trenta
giorni prima della predetta soppressione; 
  entro  i  trenta  giorni  precedenti  alla  data  di  soppressione,
l'amministrazione  di  riferimento  comunica  al  Dipartimento  della
Ragioneria  generale   dello   Stato   l'importo   eventualmente   da
riassegnare e che in caso di mancata comunicazione entro il  predetto
termine non si da' luogo ad alcuna riassegnazione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  26
maggio 2017, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 135 del 13 giugno 2017,  concernente  il  posticipo  alla
data  del  30  settembre  2017  della  soppressione  delle   gestioni
contabili operanti su contabilita' speciale o conti di  tesoreria  di
cui all'elenco allegato al decreto medesimo; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e seguenti; 
  Tenuto  conto  che  la  soppressione  delle  gestioni  operanti  su
contabilita' speciali o conti di tesoreria e'  disposta  con  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Soppressione delle gestioni operanti 
            su contabilita' speciali o conti di tesoreria 
 
  1. Le  gestioni  operanti  su  contabilita'  speciali  o  conti  di
tesoreria di cui all'elenco allegato sono soppresse alla data del  30
settembre 2017. A decorrere dal  2  ottobre  2017  viene  inibita  ai
titolari l'operativita' sui predetti conti. La relativa  chiusura  e'
disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
Stato. 
  2.  Le  somme  eventualmente  giacenti  sulle  gestioni   contabili
soppresse  sono  versate  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato,
rispettivamente sui capitoli indicati nell'elenco  allegato,  a  cura
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Su richiesta documentata delle amministrazioni  interessate,  da
trasmettere entro il 31 agosto 2017, per il tramite  del  coesistente
Ufficio  centrale  di  bilancio  al  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, gli importi
necessari per l'estinzione di eventuali  obbligazioni  giuridicamente
perfezionate, assunte entro la predetta data,  sono  riassegnati  sui
pertinenti  capitoli  dello   stato   di   previsione   della   spesa
dell'amministrazione coinvolta, ai sensi dell'art. 44-ter,  comma  2,
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  In   caso   di   mancata
comunicazione entro il predetto termine non si da'  luogo  ad  alcuna
riassegnazione. 
  4. Nei casi in cui le risorse presenti sulle gestioni contabili  da
sopprimere  risultino  parzialmente  o  totalmente  accantonate   per
pignoramenti, si applicano le disposizioni di cui all'art.  2,  comma
4, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dell'8
febbraio 2017. 
  5. I titolari delle gestioni soppresse in via definitiva rendono il
conto  della  loro  gestione  al  30  settembre  2017,   secondo   le
disposizioni di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2017 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco