IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,  recante  norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere; 
  Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e,  in  particolare,
l'art. 40  che  istituisce,  alle  dipendenze  dell'allora  Ministero
dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi avente la  competenza  specifica  per  la  materia  degli
idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; 
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla  ricerca
e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi   nel   mare
territoriale e nella piattaforma continentale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886, recante integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle
mineraria e delle cave, contenute nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attivita' di
prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel  mare
territoriale e nella piattaforma continentale; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
484, recante la  disciplina  dei  procedimenti  di  conferimento  dei
permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma ed in mare; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e  successive
modificazioni,  che  ha   dettato   nuove   disposizioni   circa   il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  443,  che  ha
dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17  maggio
1999, n. 144; 
  Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e le successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
78 recante il regolamento per il riordino  degli  organismi  operanti
presso il Ministero dello sviluppo economico,  che  ha  istituito  la
Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM); 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni
integrative e correttive; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto il decreto  legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22  recante
riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione  delle
risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della  legge  23
luglio 2009, n. 99 che, in  particolare,  all'art.  1,  comma  7,  ha
disposto  l'aggiunta,  alla  denominazione   di   Ufficio   nazionale
minerario per gli idrocarburi, delle parole «e le georisorse»; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35  recante  disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  sviluppo  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  recante  misure
urgenti per la crescita del Paese; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105  di  attuazione
della direttiva 2012/18/UE relativa  al  controllo  del  pericolo  di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145  di  attuazione
della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni  in  mare
nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2016) ed in particolare l'art. 1, commi 239; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  17  luglio
2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  30  ottobre
2015 con il quale sono state delegati al direttore  generale  per  la
sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture  energetiche  i
compiti e le risorse  finanziarie  necessari  all'espletamento  delle
funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico  delle
risorse minerarie ed energetiche, compresi il rilascio delle  licenze
e la gestione dei ricavi, in  base  a  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  30  ottobre
2015 recante modifiche al decreto  ministeriale  17  luglio  2014  di
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre
2016 con cui e' stata ricostituita la  CIRM,  riorganizzando  le  tre
Sezioni: la Sezione a) e b) sono state  mantenute  nell'ambito  della
Direzione generale per la sicurezza - UNMIG (di seguito DGS-UNMIG)  e
la Sezione c) e' stata invece assegnata alla Direzione  generale  per
la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture  energetiche
(di seguito DGSAIE), date le nuove competenze da questa acquisite; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del  2017,  con
la quale  e'  stata  dichiarata  l'incostituzionalita'  del  comma  7
dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  nella  parte
in cui non prevede  un  adeguato  coinvolgimento  delle  Regioni  nel
procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministro  dello
sviluppo  economico  con  cui  sono   stabilite   le   modalita'   di
conferimento del titolo concessorio unico, nonche'  le  modalita'  di
esercizio delle relative attivita'; e l'illegittimita' del  comma  10
del medesimo articolo. 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 198 del  2017,  che
nell'ambito del conflitto  di  attribuzione  promosso  dalla  Regione
Abruzzo ha annullato, per  l'effetto  della  precedente,  il  decreto
ministeriale 25 marzo 2015 recante  «Aggiornamento  del  disciplinare
tipo in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164». 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  7  dicembre
2016, recante « Disciplinare tipo per il rilascio e  l'esercizio  dei
titoli  minerari  per  prospezione,   ricerca   e   coltivazione   di
idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale  e
nella piattaforma continentale». 
  Ritenuto  pertanto  necessario   provvedere   all'adeguamento   del
disciplinare tipo di cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 7 dicembre 2016, per tenere conto di quanto sancito con  la
sentenza costituzionale n. 170 del 2017. 
  Ritenuto inoltre, in conformita'  alle  richiamate  pronunce  della
Corte costituzionale,  di  dare  mandato  alle  competenti  Direzioni
DGSAIE e DGS-UNMIG al fine di provvedere all'adeguato  coinvolgimento
delle regioni, per stabilire le modalita' di conferimento del  titolo
concessorio unico di cui comma 7 dell'art. 38  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164; 
  Considerato  che,  salvo  che  per  il  conferimento  del   «titolo
concessorio unico»,  la  modalita'  procedimentale  da  adottare  per
l'intesa tra lo Stato e le Regioni per il conferimento  dei  permessi
di prospezione, di ricerca e delle concessioni di  coltivazione,  per
la terra ferma, puo' ritenersi gia' da tempo condivisa dalle  regioni
e province autonome, sulla base dell'Accordo del 24 aprile  2001  fra
il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
 
                                Emana 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto provvede  all'adeguamento  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  7  dicembre  2016,  tenendo  conto
unicamente del comma 7 dell'art. 38  del  decreto-legge  n.  133  del
2014, cosi' come riformulato dalla sentenza costituzionale n. 170 del
2017, nonche' della dichiarata incostituzionalita' del comma  10  del
medesimo articolo. 
  2. Alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento
e per le infrastrutture energetiche in coordinamento con la Direzione
generale per la sicurezza anche ambientale delle attivita'  minerarie
ed  energetiche,  e'  dato   mandato   di   provvedere   all'adeguato
coinvolgimento  delle  regioni,  per  stabilire   le   modalita'   di
conferimento del titolo concessorio unico di cui comma 7 dell'art. 38
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,   convertito   con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.