Art. 2 
 
          Modifiche al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 
 
  1. Al decreto  ministeriale  7  dicembre  2016  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1 dopo le parole «modalita'  di  conferimento»,  sono
eliminate le seguenti parole «dei titoli concessori unici»; 
    b) all'art. 2 sono eliminate le lettere g), h), i) e n); 
    c) alla rubrica del Capo II sono  eliminate  le  seguenti  parole
«del  titolo  concessorio  unico  e  del  passaggio  alla   fase   di
coltivazione nel titolo concessorio unico»; 
    d) il comma 1 dell'art. 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai
sensi  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  le  operazioni   di
prospezione, ricerca e coltivazione  di  idrocarburi  sono  svolte  a
seguito del conferimento di un titolo minerario.  I  titoli  minerari
sono il  permesso  di  prospezione,  il  permesso  di  ricerca  e  la
concessione di coltivazione»; 
    e) al comma 2 dell'art. 3 sono eliminate le  seguenti  parole  «e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano»,  all'ultimo  periodo
dopo la parola coltivazione sono eliminate le seguenti  parole  «e  i
titoli concessori unici»; 
    f) i commi 4, 8, 10, 11 e 12 dell'art. 3 sono abrogati; 
    g) il comma 9 dell'art. 3  e'  sostituito  dal  seguente  «9.  Il
procedimento unico per il conferimento dei titoli minerari di cui  al
comma 1 e'  svolto  nel  termine  di  180  giorni,  tramite  apposita
conferenza di servizi, nel cui ambito e'  acquisito  il  giudizio  di
compatibilita' ambientale;  l'atto  conclusivo  del  procedimento  e'
adottato d'intesa con le Regioni interessate di cui al comma 2»; 
    h) il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente «I  permessi
di  prospezione,  i  permessi  di  ricerca  e   le   concessioni   di
coltivazione di idrocarburi  liquidi  e  gassosi  sono  accordati  ai
soggetti di cui al decreto legislativo n. 625/1996 e  alla  legge  n.
9/1991 e s.m.i. (persona fisica o giuridica, pubblica  o  privata,  o
associazione di tali persone) che dispongano di requisiti  di  ordine
generale,  capacita'  tecniche,  economiche  ed  organizzative,   che
offrano garanzie adeguate ai programmi presentati, che siano  persone
fisiche o giuridiche con sede legale  in  Italia  o  in  altri  Stati
membri dell'Unione europea, nonche', a condizioni di reciprocita',  a
soggetti  di  altri  Paesi.  Il  rilascio  del  titolo  minerario  e'
subordinato alla presentazione  di  idonee  fideiussioni  bancarie  o
assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale
previste, secondo quanto stabilito con decreto  direttoriale  di  cui
all'art. 20, comma 6, del presente decreto»; 
    i) il comma 2 dell'art. 4 e' abrogato; 
    j) al comma 3 dell'art. 4 le  parole  «titoli  unici  e  per  gli
altri» sono eliminate; 
    k) al comma 4 dell'art. 4 le parole «al comma 3» sono  sostituite
dalle parole «ai commi 1 e 3»; 
    l) al comma 5 dell'art. 4 le parole «al comma 2» sono  sostituite
dalle parole «al comma 1»; 
    m) alla rubrica dell'art. 5 dopo la parola «permesso» e' aggiunta
la parola «e» e sono eliminate le parole «e  del  titolo  concessorio
unico»; 
    n) al comma 1 dell'art. 5 dopo la parola «ricerca» e' aggiunta la
parola «o»  e  sono  eliminate  le  seguenti  parole  «o  del  titolo
concessorio unico»; 
    o) il comma 3 dell'art. 5  e'  sostituito  dal  seguente  «3.  La
pronuncia di decadenza e' disposta con decreto del Ministero,  previo
parere della CIRM sentito il titolare, a seguito di comunicazione  di
avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e
s.m.i.»; 
    p) al comma 4 dell'art. 5 sono eliminate le  seguenti  parole  «o
del titolo concessorio unico in fase di coltivazione»; 
    q) al comma 5 dell'art. 5 dopo la parola «ricerca» e' aggiunta la
parola  «e»  e  sono  eliminate  le  seguenti  parole  «e  il  titolo
concessorio unico», conseguentemente e' eliminata la lettera d); 
    r) al comma 8 dell'art. 5 sono eliminate le  seguenti  parole  «o
del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione»; 
    s) al comma 9 dell'art. 5 le parole «sono state» sono  sostituite
dalle parole «siano state rimosse o»; 
    t) al comma 1 dell'art. 6 sono eliminate le seguenti parole «o un
titolo concessorio unico nella fase di coltivazione»; 
    u) al comma 2 dell'art. 6 sono eliminate le  seguenti  parole  «o
del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione»; 
    v) al comma 1 dell'art. 7 sono eliminate le seguenti parole «o di
un titolo concessorio unico»; 
    w) al comma 2 dell'art. 7 sono eliminate le seguenti parole «o di
un titolo concessorio unico»; 
    x) l'art. 9 e' abrogato; 
    y) all'art. 10 sono eliminate le seguenti  parole  «o  di  titoli
unici» e sono eliminate le parole «e dei titoli concessori unici»; 
    z) al comma 4 dell'art. 11 sono eliminate le seguenti  parole  «o
di un titolo concessorio unico»; 
    aa) al comma 5 dell'art. 11 sono eliminate le seguenti parole  «o
di un titolo concessorio unico»; 
    bb) al comma 8 dell'art. 11 sono eliminate le seguenti parole  «o
di un titolo concessorio unico»; 
    cc) al comma 1 dell'art. 13 sono eliminate le seguenti parole  «e
nell'attestazione del passaggio di fase dei titoli concessori unici»; 
    dd) all'art. 14 sono eliminate le seguenti parole «o  dei  titoli
unici in fase di coltivazione»; 
    ee) all'art. 16 sono eliminate le seguenti parole «o  del  titolo
concessorio unico nella fase di coltivazione»; 
    ff) l'art. 18 e' sostituito dal seguente  «18.  Nei  procedimenti
del presente decreto in cui e' richiesta l'intesa con le regioni,  in
caso di diniego o di mancato raggiungimento della  stessa,  trascorso
il termine di cui  al  comma  7  dell'art.  3,  si  provvede  con  le
modalita' di cui all'art. 14-quater, comma 3, della  legge  7  agosto
1990, n. 241 e s.m.i.»; 
    gg) l'art. 19 e' abrogato; 
    hh) i commi 2 e 3 dell'art. 20 sono abrogati. 
      Roma, 9 agosto 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda