Art. 2 Modifiche al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 1. Al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1 dopo le parole «modalita' di conferimento», sono eliminate le seguenti parole «dei titoli concessori unici»; b) all'art. 2 sono eliminate le lettere g), h), i) e n); c) alla rubrica del Capo II sono eliminate le seguenti parole «del titolo concessorio unico e del passaggio alla fase di coltivazione nel titolo concessorio unico»; d) il comma 1 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento di un titolo minerario. I titoli minerari sono il permesso di prospezione, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione»; e) al comma 2 dell'art. 3 sono eliminate le seguenti parole «e delle Province autonome di Trento e di Bolzano», all'ultimo periodo dopo la parola coltivazione sono eliminate le seguenti parole «e i titoli concessori unici»; f) i commi 4, 8, 10, 11 e 12 dell'art. 3 sono abrogati; g) il comma 9 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente «9. Il procedimento unico per il conferimento dei titoli minerari di cui al comma 1 e' svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito e' acquisito il giudizio di compatibilita' ambientale; l'atto conclusivo del procedimento e' adottato d'intesa con le Regioni interessate di cui al comma 2»; h) il comma 1 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente «I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono accordati ai soggetti di cui al decreto legislativo n. 625/1996 e alla legge n. 9/1991 e s.m.i. (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacita' tecniche, economiche ed organizzative, che offrano garanzie adeguate ai programmi presentati, che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, nonche', a condizioni di reciprocita', a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo minerario e' subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste, secondo quanto stabilito con decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, del presente decreto»; i) il comma 2 dell'art. 4 e' abrogato; j) al comma 3 dell'art. 4 le parole «titoli unici e per gli altri» sono eliminate; k) al comma 4 dell'art. 4 le parole «al comma 3» sono sostituite dalle parole «ai commi 1 e 3»; l) al comma 5 dell'art. 4 le parole «al comma 2» sono sostituite dalle parole «al comma 1»; m) alla rubrica dell'art. 5 dopo la parola «permesso» e' aggiunta la parola «e» e sono eliminate le parole «e del titolo concessorio unico»; n) al comma 1 dell'art. 5 dopo la parola «ricerca» e' aggiunta la parola «o» e sono eliminate le seguenti parole «o del titolo concessorio unico»; o) il comma 3 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente «3. La pronuncia di decadenza e' disposta con decreto del Ministero, previo parere della CIRM sentito il titolare, a seguito di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i.»; p) al comma 4 dell'art. 5 sono eliminate le seguenti parole «o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione»; q) al comma 5 dell'art. 5 dopo la parola «ricerca» e' aggiunta la parola «e» e sono eliminate le seguenti parole «e il titolo concessorio unico», conseguentemente e' eliminata la lettera d); r) al comma 8 dell'art. 5 sono eliminate le seguenti parole «o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione»; s) al comma 9 dell'art. 5 le parole «sono state» sono sostituite dalle parole «siano state rimosse o»; t) al comma 1 dell'art. 6 sono eliminate le seguenti parole «o un titolo concessorio unico nella fase di coltivazione»; u) al comma 2 dell'art. 6 sono eliminate le seguenti parole «o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione»; v) al comma 1 dell'art. 7 sono eliminate le seguenti parole «o di un titolo concessorio unico»; w) al comma 2 dell'art. 7 sono eliminate le seguenti parole «o di un titolo concessorio unico»; x) l'art. 9 e' abrogato; y) all'art. 10 sono eliminate le seguenti parole «o di titoli unici» e sono eliminate le parole «e dei titoli concessori unici»; z) al comma 4 dell'art. 11 sono eliminate le seguenti parole «o di un titolo concessorio unico»; aa) al comma 5 dell'art. 11 sono eliminate le seguenti parole «o di un titolo concessorio unico»; bb) al comma 8 dell'art. 11 sono eliminate le seguenti parole «o di un titolo concessorio unico»; cc) al comma 1 dell'art. 13 sono eliminate le seguenti parole «e nell'attestazione del passaggio di fase dei titoli concessori unici»; dd) all'art. 14 sono eliminate le seguenti parole «o dei titoli unici in fase di coltivazione»; ee) all'art. 16 sono eliminate le seguenti parole «o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione»; ff) l'art. 18 e' sostituito dal seguente «18. Nei procedimenti del presente decreto in cui e' richiesta l'intesa con le regioni, in caso di diniego o di mancato raggiungimento della stessa, trascorso il termine di cui al comma 7 dell'art. 3, si provvede con le modalita' di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.»; gg) l'art. 19 e' abrogato; hh) i commi 2 e 3 dell'art. 20 sono abrogati. Roma, 9 agosto 2017 Il Ministro: Calenda