Art. 2 Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' scolastiche di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido. 2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. 3. All'esito del monitoraggio di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l'esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992. 4. La verifica di cui al comma 3 viene effettuata dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si procede all'eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992.