Art. 3 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 1. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attivita' scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' scolastiche di cui all'art. 1. 2. All'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente lettera «q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante "norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" e successive modificazioni.». 3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 dopo le parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini» sono inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».