Art. 2 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza necessarie a fronteggiare la crisi di approvvigionamento idropotabile di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, nel limite di euro 19.000.000,00. 2. Per l'espletamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 3. La Regione Lazio e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. 4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.