Art. 2 
 
Modifiche e integrazioni  all'art.  2,  comma  4,  dell'ordinanza  n.
                              444/2017 
 
  1. All'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n.
444/2017, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «limitatamente agli edifici scolastici  non  inclusi
nelle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione  e
contenuti  nel  decreto-legge  n.  189  del  2016  convertito»   sono
sostituite dalle seguenti: «coordinando  la  propria  azione  con  le
iniziative assunte dal Commissario straordinario per la ricostruzione
in attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 189 del
2016 convertito e successive modifiche ed integrazioni.»; 
    b) alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: «Al  fine
di  garantire  il  regolare  avvio  dell'anno  scolastico   2017/2018
mediante l'approntamento di misure temporanee,  le  risorse  possono,
altresi', essere utilizzate  per  l'attuazione  di  ulteriori  misure
urgenti consistenti nella realizzazione di nuovi  lavori  su  edifici
pubblici esistenti, nonche' di eventuali adeguamenti  funzionali  dei
medesimi, quando tali soluzioni  consentano  la  piena  funzionalita'
delle  strutture  e  risultino   piu'   convenienti   rispetto   alla
realizzazione di strutture modulari provvisorie ad uso scolastico.». 
  2. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  iniziative  per  la
continuita' dell'attivita' scolastica di cui  all'art.  2,  comma  4,
dell'ordinanza n. 444/2017, il Dipartimento della  protezione  civile
e'  autorizzato  a  trasferire  alla  Direzione  generale   per   gli
interventi in materia di edilizia scolastica,  per  la  gestione  dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione  digitale  del
Ministero  dell'istruzione  e   della   ricerca   ulteriori   risorse
finanziarie nel limite di spesa di 6.000.000,00 di euro,  sulla  base
di un apposito  piano  degli  interventi  adottato  d'intesa  con  il
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la   ricostruzione   e
trasmesso al Dipartimento della protezione  civile  medesimo  per  la
successiva presa d'atto da parte di quest'ultimo. A  tale  scopo,  le
risorse di  cui  al  presente  comma  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato e riassegnate  al  Ministero  dell'istruzione  e
della ricerca.