Art. 2 Modifiche e integrazioni all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 444/2017 1. All'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444/2017, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «limitatamente agli edifici scolastici non inclusi nelle ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione e contenuti nel decreto-legge n. 189 del 2016 convertito» sono sostituite dalle seguenti: «coordinando la propria azione con le iniziative assunte dal Commissario straordinario per la ricostruzione in attuazione delle previsioni contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016 convertito e successive modifiche ed integrazioni.»; b) alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017/2018 mediante l'approntamento di misure temporanee, le risorse possono, altresi', essere utilizzate per l'attuazione di ulteriori misure urgenti consistenti nella realizzazione di nuovi lavori su edifici pubblici esistenti, nonche' di eventuali adeguamenti funzionali dei medesimi, quando tali soluzioni consentano la piena funzionalita' delle strutture e risultino piu' convenienti rispetto alla realizzazione di strutture modulari provvisorie ad uso scolastico.». 2. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative per la continuita' dell'attivita' scolastica di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 444/2017, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire alla Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione e della ricerca ulteriori risorse finanziarie nel limite di spesa di 6.000.000,00 di euro, sulla base di un apposito piano degli interventi adottato d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e trasmesso al Dipartimento della protezione civile medesimo per la successiva presa d'atto da parte di quest'ultimo. A tale scopo, le risorse di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dell'istruzione e della ricerca.