Art. 3 Ulteriori disposizioni per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilita' 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3, dell'ordinanza n. 444/2017, ed al fine di garantire la continuita' delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 408/2016, con riferimento agli eventuali ulteriori stralci del programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale approvati successivamente alla data del 7 aprile 2017, l'ing. Fulvio Soccodato, assicura, ai sensi dell'art. 15-ter del decreto-legge convertito n. 189/2016, il coordinamento operativo ed il monitoraggio dell'esecuzione degli interventi di all'art. 4, comma 4, della medesima ordinanza n. 408/2016 e riferisce periodicamente al Dipartimento della protezione civile ed alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza della infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito allo stato di esecuzione degli interventi, provvedendo altresi' all'aggiornamento del programma di ripristino e della messa in sicurezza delle rete stradale di cui all'art. 4, comma 2 della medesima ordinanza n. 408/2016, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'approvazione di eventuali ulteriori stralci del programma di cui al comma 1, nonche' alla rimodulazione degli stessi, sentito il Dipartimento della protezione civile limitatamente agli interventi posti a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione dell'emergenza ai fini dell'assunzione della spesa degli interventi eventualmente realizzati direttamente dagli enti gestori competenti.