Art. 3 
 
          Ulteriori disposizioni per la messa in sicurezza 
                  ed il ripristino della viabilita' 
 
  1.  In  attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  2   comma   3,
dell'ordinanza n. 444/2017, ed al fine di  garantire  la  continuita'
delle attivita'  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  dell'ordinanza  n.
408/2016,  con  riferimento  agli  eventuali  ulteriori  stralci  del
programma di ripristino e messa  in  sicurezza  della  rete  stradale
approvati successivamente alla data del 7 aprile 2017, l'ing.  Fulvio
Soccodato, assicura, ai  sensi  dell'art.  15-ter  del  decreto-legge
convertito n. 189/2016, il coordinamento operativo ed il monitoraggio
dell'esecuzione degli  interventi  di  all'art.  4,  comma  4,  della
medesima  ordinanza  n.  408/2016  e  riferisce   periodicamente   al
Dipartimento della protezione civile ed alla Direzione  generale  per
le strade e le autostrade e per la vigilanza  sulla  sicurezza  della
infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  in
merito  allo  stato  di  esecuzione  degli  interventi,   provvedendo
altresi' all'aggiornamento del programma di ripristino e della  messa
in sicurezza delle rete stradale di cui all'art.  4,  comma  2  della
medesima ordinanza n. 408/2016, sulla base dello stato di avanzamento
dei lavori. 
  2. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede
all'approvazione di eventuali ulteriori stralci del programma di  cui
al comma 1, nonche'  alla  rimodulazione  degli  stessi,  sentito  il
Dipartimento della protezione civile  limitatamente  agli  interventi
posti a carico delle risorse  finanziarie  rese  disponibili  per  la
gestione dell'emergenza ai fini  dell'assunzione  della  spesa  degli
interventi eventualmente realizzati direttamente dagli  enti  gestori
competenti.