Art. 4 Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuita' delle attivita' di culto 1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di culto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 408/2016, le Regioni sono autorizzate a concludere contratti di locazione o di comodato di immobili da destinare ai citati usi e/o a procedere ad eventuali necessari adeguamenti funzionali, qualora tali soluzioni risultino economicamente piu' vantaggiose rispetto all'acquisizione dei moduli ai sensi del predetto art. 2 dell'ordinanza n. 408/2016, anche in considerazione della prospettiva temporale di impiego delle relative strutture. Di tale determinazione e' data comunicazione con particolare riferimento alla verifica della convenienza economica alla Struttura di Missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017. 2. Per le medesima finalita' di cui al comma 1, i comuni interessati dagli eventi sismici di cui in premessa, previa acquisizione del parere favorevole della Regione territorialmente competente, sono autorizzati a provvedere con le stesse modalita'. Di tale determinazione e' data comunicazione ai sensi e con le modalita' di cui al precedente comma alla Struttura di Missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017, dalla Regione competente per territorio.