Art. 4 
 
           Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire 
               la continuita' delle attivita' di culto 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' delle  attivita'  di  culto,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza  n.  408/2016,
le Regioni sono autorizzate a concludere contratti di locazione o  di
comodato di immobili da destinare ai citati usi e/o  a  procedere  ad
eventuali necessari adeguamenti funzionali,  qualora  tali  soluzioni
risultino economicamente piu' vantaggiose  rispetto  all'acquisizione
dei moduli ai sensi del predetto art. 2 dell'ordinanza  n.  408/2016,
anche in considerazione della prospettiva temporale di impiego  delle
relative strutture. 
  Di  tale  determinazione  e'  data  comunicazione  con  particolare
riferimento alla verifica della convenienza economica alla  Struttura
di Missione di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del
4 aprile 2017. 
  2.  Per  le  medesima  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  comuni
interessati  dagli  eventi  sismici  di  cui  in   premessa,   previa
acquisizione del parere  favorevole  della  Regione  territorialmente
competente, sono autorizzati a provvedere con le stesse modalita'. 
  Di tale determinazione e' data comunicazione  ai  sensi  e  con  le
modalita' di cui al precedente comma alla Struttura  di  Missione  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444 del 4 aprile 2017,
dalla Regione competente per territorio.