IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  3
novembre 2016, in particolare l'art. 1,  comma  5,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista la domanda presentata dall'Associazione temporanea  di  scopo
senza finalita' di lucro Mele del Trentino, con sede in  Trento,  via
Giovanni Segantini n. 10, intesa ad ottenere la  registrazione  della
denominazione Mele del Trentino, ai sensi del citato regolamento (UE)
n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 59761 del 7 agosto 2017 con la quale il
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ritenendo
che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  21
novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario  competente  la
predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la quale  l'Associazione  temporanea  di  scopo
senza finalita' di lucro Mele del Trentino, ha chiesto la  protezione
a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente  esonerando  lo
Stato italiano, e per esso  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento  della  citata
istanza di  riconoscimento  della  indicazione  geografica  protetta,
ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della
protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale, ai sensi dell'articolo  l'art.  9,  comma  4,  del
citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  Mele  del
Trentino, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla  domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda   avanzata   dall'Associazione
temporanea di scopo senza  finalita'  di  lucro  Mele  del  Trentino,
assicuri la protezione a titolo transitorio  e  a  livello  nazionale
della denominazione Mele del Trentino,  secondo  il  disciplinare  di
produzione consultabile nel sito istituzionale  di  questo  Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Mele del Trentino.