Art. 3
Revoca dei nulla osta eccedenti
il numero complessivo massimo
1. L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli verifica, per ciascun
concessionario, entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza dei
termini di cui all'art. 2, la riduzione del numero di nulla osta
attivi, in coerenza con quanto disposto dallo stesso art. 2, al fine
di garantire il rispetto dei limiti massimi fissati all'art. 1.
2. L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli qualora riscontri, per un
singolo concessionario, un numero di nulla osta superiore a quello
risultante dall'applicazione dei tassi di riduzione di cui all'art.
2, inoltra al medesimo, entro i successivi venti giorni lavorativi,
la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero di
nulla osta pari all'eccedenza rilevata operando:
a) l'analisi della distribuzione territoriale dei nulla osta del
concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e al 30
aprile 2018, a seguito delle riduzioni;
b) l'attribuzione dell'eccedenza a ciascuna regione di pertinenza
in quote proporzionali alla distribuzione territoriale, come sopra
rilevata;
c) l'individuazione dei nulla osta eccedenti nell'ambito di
ciascuna area regionale, in funzione degli apparecchi da
intrattenimento che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la
minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al
netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi.
3. Il concessionario, entro cinque giorni lavorativi dal
ricevimento del provvedimento di revoca, provvede al blocco degli
apparecchi eccedenti con contestuale avvio delle procedure per la
loro dismissione.
4. Qualora il concessionario non ottemperi a quanto previsto nel
comma 3, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 10.000,00 euro per ciascun
apparecchio e, d'intesa con il partner tecnologico, dispone il
distacco immediato del collegamento dalla rete telematica degli
apparecchi eccedenti.