IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 agosto 2017, con il quale e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017; Considerato che tale fenomeno ha determinato la perdita di vite umane, feriti, nonche' danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al soccorso ed all'assistenza alla popolazione, nonche' all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita'; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate a contrastare il contesto di criticita' nel territorio interessato dall'evento in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per intensita' ed estensione, richiede di essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Campania; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario e piano degli interventi 1. Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico di cui in premessa, l'arch. Giuseppe Grimaldi, funzionario della Giunta della Regione Campania, e' nominato commissario delegato e provvede ad assicurare il necessario raccordo tra i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio nell'immediatezza dell'evento, ponendo in essere ogni necessaria misura atta a garantire il proseguimento delle funzioni di coordinamento degli interventi gia' avviati, nonche' quanto ulteriormente necessario, definendo, con proprio successivo provvedimento, le relative modalita' organizzative. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si raccorda con il prefetto della Provincia di Napoli e si avvale della struttura organizzativa regionale, ivi compresi gli enti e le agenzie ad essa facenti capo, della Citta' metropolitana di Napoli, oltre che, anche in qualita' di soggetti attuatori, dei sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico, che si avvalgono delle rispettive strutture organizzative, nonche' delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. L'Unita' di crisi coordinamento regionale della Campania che opera presso il Segretariato regionale del MiBACT attua gli interventi nell'ambito del coordinamento di cui al presente comma e secondo quanto specificamente previsto al successivo art. 6. 3. Per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite dalla presente ordinanza, il Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da esperti di comprovata esperienza, in misura massima di sette unita'. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati dal commissario delegato. Per la partecipazione al comitato tecnico non e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. 4. Per le finalita' di cui al comma 2, il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 16, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti per contrastare il contesto di criticita' in atto da sottoporre all'approvazione, anche per stralci, del Capo del dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere le seguenti attivita' ed interventi, ivi compresi quelli posti in essere dalla data dell'evento sismico in rassegna: a) gli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attivita' di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dal predetto evento calamitoso; b) le attivita' necessarie inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dall'evento sismico; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni. 5. Il piano di cui al comma 4 deve contenere le stime di costo delle diverse tipologie di attivita' previste dal comma precedente e, relativamente agli interventi di cui alla lettera b), deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonche' l'indicazione delle rispettive stime di costo. 6. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 16, previa approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile. 7. I contributi sono erogati agli eventuali Soggetti attuatori, agli enti locali, nonche' alle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, sulla base di apposita rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. Allo scopo di assicurare l'immediata attivazione degli interventi urgenti e' consentita l'erogazione di anticipazioni. 8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Avvertenza: Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it sezione provvedimenti