Art. 10 Disposizioni per assicurare il presidio del territorio colpito 1. Al fine di assicurare il presidio delle zone rosse individuate nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, nelle forme definite dal competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il contingente di personale militare di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art. 1 comma 377 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' integrato di 46 unita' per la durata dello stato di emergenza. All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti, nonche' secondo le direttive del prefetto della Provincia di Napoli. 2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista dal comma 1, quantificati in € 270.000,00 per il periodo di 180 giorni, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 16, ed a tal fine tale somma e' specificamente destinata all'interno del piano di cui all'art. 1, comma 4. Con successiva ordinanza saranno definite le modalita' per assicurare il necessario supporto logistico e la copertura degli eventuali relativi oneri.