Art. 11 
 
Nomina soggetto responsabile attivita' di ricognizione dei fabbisogni
  di cui alla  lettera  d)  comma  2  dell'art.  5,  della  legge  n.
  225/1992. 
 
  1. Il commissario delegato e' nominato  soggetto  responsabile  del
coordinamento dell'attivita' di ricognizione dei fabbisogni  relativi
al  patrimonio  pubblico  e  privato,  nonche',  fatto  salvo  quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  alle
attivita' economiche e produttive, da effettuarsi  sulla  base  delle
segnalazioni pervenute dalle amministrazioni  competenti  ed  inviate
alla regione. Il commissario delegato,  avvalendosi  prioritariamente
delle  strutture  regionali,  provvede  all'attivita'  di  controllo,
omogeneizzazione e rappresentazione dei  dati  e  delle  informazioni
relative ai beni ed alle attivita' di cui agli articoli 12, 13 e  14,
nonche' al coordinamento delle relative procedure di  acquisizione  e
al rispetto dei tempi di cui all'art. 15.