Art. 16 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi  di  cui
alla presente ordinanza  si  provvede,  cosi'  come  stabilito  nella
delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto  2017,  nel  limite
del primo stanziamento di € 7.000.000,00. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di
apposita contabilita' speciale intestata al commissario delegato. 
  3. La regione Campania ed i Comuni interessati dall'evento  sismico
di cui in premessa sono autorizzati a trasferire  sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse  finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna,  la
cui quantificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data
di  adozione  della  presente   ordinanza.   All'autorizzazione   del
versamento delle risorse di cui al presente  comma  si  provvede  con
apposite ulteriori ordinanze. 
  4. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni e integrazioni.