Art. 3 
 
                     Trattamento dati personali 
 
  1.  Nell'ambito  dell'attuazione  delle  attivita'  di   protezione
civile, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi
e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e  giudiziari,
negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato  di
emergenza indicata in premessa,  i  soggetti  operanti  nel  Servizio
nazionale di protezione civile di cui agli articoli  6  ed  11  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del  titolo
III della parte I del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,
sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici. 
  2. Ai predetti fini,  e  tenuto  conto  dei  principi  sanciti  nel
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  soggetti  di  cui  al
comma 1 sono contitolari  del  trattamento  dei  dati  necessari  per
l'espletamento della funzione di protezione civile al  ricorrere  dei
casi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 novembre 1992, n. 225
e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4  novembre  2002,  n.  245
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286. 
  3. Il trattamento dei dati di cui al  comma  1  e'  effettuato  dai
soggetti di cui al comma 1, senza il consenso  dell'interessato,  nel
rispetto   dei   principi   di   pertinenza,    non    eccedenza    e
indispensabilita'. 
  4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei  dati
personali,  anche  sensibili  e  giudiziari,  per  le  finalita'   di
rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in  atto
nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 19, commi  2
e 3, 20 e 21 del decreto legislativo n.  196/2003.  La  comunicazione
dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici
e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed  11  della
legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  e'  effettuata  nel  rispetto  dei
principi di pertinenza, non eccedenza e  indispensabilita',  ai  soli
fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e  per  garantire
il  ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  della   popolazione
coinvolta dal sisma. 
  5. In relazione all'emergenza in atto e tenuto conto dei preminenti
interessi salvaguardati mediante le operazioni  di  soccorso,  per  i
trattamenti di dati effettuati dai soggetti di  cui  al  comma  1  e'
differito, fino al 31 dicembre 2017, l'adempimento degli obblighi  di
informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo  n.  196/2003.
Su  richiesta  dell'interessato  sono  fornite  comunque  le  notizie
contenute nell'informativa di cui al citato art. 13. 
  6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti  di  cui
al  comma  1   forniscono   un'informativa   secondo   le   modalita'
semplificate  individuate  con  provvedimento  del  Garante  per   la
protezione dei dati personali ai sensi  dell'art.  13,  comma  3  del
decreto legislativo n. 196/2003. 
  7. In considerazione dello stato di emergenza in atto,  il  termine
di cui all'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003  e'
fissato in 60 giorni dalla presentazione  della  relativa  istanza  e
quello di cui all'art. 146, comma 3  e'  fissato  in  90  giorni.  Il
termine di cui all'art. 150, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati  alla  data  del  21
agosto 2017 e per quelli che perverranno fino al 31 dicembre 2017  e'
fissato in 120 giorni. 
  8. In relazione al contesto emergenziale  in  atto,  nonche'  avuto
riguardo all'esigenza di contemperare la  funzione  di  soccorso  con
quella  afferente  alla   salvaguardia   della   riservatezza   degli
interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'art. 30
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al  31  dicembre
2017. 
  9. In considerazione dell'evento sismico di  cui  in  premessa,  e'
sospesa, fino al 31 dicembre 2017, l'applicazione degli articoli  33,
34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo
allegato b), limitatamente ai soggetti di cui al comma 1. 
  10. Con  successivo  provvedimento  adottato  dal  Garante  per  la
protezione dei dati personali, d'intesa  con  il  Dipartimento  della
protezione  civile,  saranno  definite  modalita'  semplificate   per
l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime
di  sicurezza   che   tengano   in   considerazione   l'esigenza   di
contemperamento  delle  azioni  di  salvaguardia  e  soccorso   della
popolazione con  quelle  volte  ad  assicurare  la  tutela  dei  dati
personali degli interessati.