Art. 4 
 
                               Deroghe 
 
  1.  Per  la  realizzazione  dell'attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22  ottobre
2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,   il
commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo
nominati possono provvedere, sulla base di apposita  motivazione,  in
deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 e corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42
e 119; 
    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22,  23,
26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione; 
    decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive  modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58,  59,  60,  61,
62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117,  118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197,
198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230,  231
e 266 nonche' dall'art. 239 all'art. 253; 
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 24 e 45; 
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio  2014,
art. 5, comma 3; 
    leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse  alle
attivita' previste dalla presente ordinanza. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, il commissario delegato ed i  soggetti  attuatori  possono
avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e  forniture,
e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, il limite  di  cui
al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del
medesimo articolo, per  i  soli  contratti  pubblici  di  lavori,  e'
stabilito in € 400.000,00.