Art. 5 Spese funerarie 1. I Comuni interessati dall'evento sismico provvedono a sostenere gli oneri per le esequie delle vittime dell'evento sismico, ivi compresi gli oneri connessi all'eventuale trasporto delle salme, previa istruttoria da espletare sulla base di documentazione all'uopo presentata dai congiunti delle vittime, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16 della presente ordinanza.