Art. 5 
 
                           Spese funerarie 
 
  1. I Comuni interessati dall'evento sismico provvedono a  sostenere
gli oneri per le  esequie  delle  vittime  dell'evento  sismico,  ivi
compresi gli oneri  connessi  all'eventuale  trasporto  delle  salme,
previa istruttoria da espletare sulla base di documentazione all'uopo
presentata dai congiunti delle vittime,  con  oneri  a  carico  delle
risorse di cui all'art. 16 della presente ordinanza.