Art. 7 
 
Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e  10  del  decreto  del
  Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. 
 
  1. La Regione Campania provvede all'istruttoria per la liquidazione
dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  febbraio  2001,  n.  194  per   gli
interventi  effettuati  dalle  organizzazioni  di   volontariato   di
protezione civile iscritte nel proprio elenco territoriale, impiegate
in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza. Gli esiti
delle istruttorie sono trasmessi  al  Dipartimento  della  protezione
civile che, esperiti i previsti procedimenti di  verifica,  autorizza
il commissario delegato a procedere alla  liquidazione  dei  rimborsi
spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 16.