Art. 8 
 
           Misure di carattere non strutturale finalizzate 
                 alla riduzione del rischio residuo 
 
  1.  Nell'ambito  delle  misure   di   carattere   non   strutturale
finalizzate  alla  riduzione  del  rischio  residuo,  allo  scopo  di
assicurare  l'immediato  potenziamento  delle  reti  di  monitoraggio
sismico del territorio nell'area dell'isola di Ischia, colpita  dagli
eventi sismici del 21 agosto 2017,  all'interno  del  piano  previsto
dall'art. 1, comma 4, e' destinata  la  somma  di  €  100.000,00  per
l'acquisizione, l'installazione e l'immediata  attivazione  da  parte
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di strumentazione
atta allo scopo. Per le  medesime  finalita',  nel  citato  piano  e'
destinata la somma di € 50.000,00 per  l'immediata  realizzazione  di
una campagna di misurazioni e indagini finalizzata  alla  valutazione
degli effetti di amplificazione  locale  da  parte  dell'Istituto  di
geologia ambientale e geoingegneria  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche, anche propedeutici agli studi  di  microzonazione  sismica.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono  posti
a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 16. 
  2. Per l'immediata attuazione delle misure previste  dal  comma  1,
l'Istituto nazionale di geofisica  e  vulcanologia  e  l'Istituto  di
geologia ambientale e geoingegneria  del  Consiglio  nazionale  delle
ricerche  sono  individuati  quali  soggetti  attuatori  ed   operano
avvalendosi delle facolta' previste dall'art. 4, con le  modalita'  e
nei limiti ivi previsti. A  tal  fine  le  risorse  finanziarie  sono
trasferite, ai sensi di quanto previsto  dall'art.  1,  comma  7,  ai
citati soggetti attuatori, che predispongono un  piano  d'azione  con
relativo cronoprogramma da sottoporre  alla  preventiva  approvazione
del Dipartimento della protezione civile e riferiscono ogni 30 giorni
al Dipartimento della protezione civile e al commissario delegato  in
ordine al relativo stato di attuazione.