Art. 8 Misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo 1. Nell'ambito delle misure di carattere non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio residuo, allo scopo di assicurare l'immediato potenziamento delle reti di monitoraggio sismico del territorio nell'area dell'isola di Ischia, colpita dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, all'interno del piano previsto dall'art. 1, comma 4, e' destinata la somma di € 100.000,00 per l'acquisizione, l'installazione e l'immediata attivazione da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di strumentazione atta allo scopo. Per le medesime finalita', nel citato piano e' destinata la somma di € 50.000,00 per l'immediata realizzazione di una campagna di misurazioni e indagini finalizzata alla valutazione degli effetti di amplificazione locale da parte dell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche, anche propedeutici agli studi di microzonazione sismica. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 16. 2. Per l'immediata attuazione delle misure previste dal comma 1, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e l'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche sono individuati quali soggetti attuatori ed operano avvalendosi delle facolta' previste dall'art. 4, con le modalita' e nei limiti ivi previsti. A tal fine le risorse finanziarie sono trasferite, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, ai citati soggetti attuatori, che predispongono un piano d'azione con relativo cronoprogramma da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile e riferiscono ogni 30 giorni al Dipartimento della protezione civile e al commissario delegato in ordine al relativo stato di attuazione.