Art. 9 Verifiche di agibilita' post sismica degli edifici 1. Per lo svolgimento delle verifiche di agibilita' post sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi calamitosi in premessa, il commissario delegato provvede al coordinamento delle attivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, d'intesa col Dipartimento della protezione civile. Le verifiche di agibilita' si svolgono adottando gli strumenti di rilievo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il commissario delegato puo' avvalersi di tecnici appartenenti agli enti e alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 nonche' di professionisti individuati dagli ordini e collegi professionali del territorio regionale campano ovvero, se necessario, previa richiesta al Dipartimento della protezione civile, di professionisti individuati dai consigli nazionali dei medesimi ordini e collegi. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato puo' stipulare polizze assicurative al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attivita' di cui al presente articolo, ivi compresi i professionisti, anche iscritti ai relativi albi e collegi professionali, o associazioni di categoria. Per i professionisti eventualmente attivati dal Dipartimento della protezione civile dette polizze vengono stipulate dal medesimo Dipartimento. 4. Ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di cui al presente articolo, e' riconosciuto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014. 5. Il commissario delegato provvede alla ricognizione, alle necessarie verifiche istruttorie ed alla liquidazione dei rimborsi spettanti ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di cui al presente articolo. Il commissario delegato puo' corrispondere anticipazioni a favore dei Consigli degli ordini e collegi professionali. 6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 16.