Art. 9 
 
         Verifiche di agibilita' post sismica degli edifici 
 
  1. Per lo svolgimento delle verifiche di  agibilita'  post  sismica
degli edifici e delle strutture interessate dagli  eventi  calamitosi
in premessa, il commissario delegato provvede al coordinamento  delle
attivita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2014, d'intesa col Dipartimento della protezione civile.  Le
verifiche di  agibilita'  si  svolgono  adottando  gli  strumenti  di
rilievo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 8 luglio 2014 e all'art. 1 del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015. 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo,
il commissario delegato puo' avvalersi di tecnici  appartenenti  agli
enti e alle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2  nonche'  di
professionisti individuati dagli ordini e collegi  professionali  del
territorio regionale campano ovvero, se necessario, previa  richiesta
al  Dipartimento   della   protezione   civile,   di   professionisti
individuati dai consigli nazionali dei medesimi ordini e collegi. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato puo'
stipulare polizze assicurative al fine di garantire idonea  copertura
al personale impiegato nelle attivita' di cui al  presente  articolo,
ivi compresi i professionisti, anche  iscritti  ai  relativi  albi  e
collegi  professionali,  o   associazioni   di   categoria.   Per   i
professionisti  eventualmente   attivati   dal   Dipartimento   della
protezione  civile  dette  polizze  vengono  stipulate  dal  medesimo
Dipartimento. 
  4. Ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di  cui  al
presente  articolo,  e'  riconosciuto   il   rimborso   delle   spese
documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le  procedure  ed  i
criteri riportati nell'allegato A  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2014. 
  5.  Il  commissario  delegato  provvede  alla  ricognizione,   alle
necessarie verifiche istruttorie ed alla  liquidazione  dei  rimborsi
spettanti ai tecnici professionisti impiegati per le attivita' di cui
al presente articolo.  Il  commissario  delegato  puo'  corrispondere
anticipazioni  a  favore  dei  Consigli  degli   ordini   e   collegi
professionali. 
  6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo  sono
posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 16.