IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
           alle politiche agricole alimentari e forestali 
 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  26   luglio   1995   recante
«Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»; 
  Visto il regolamento (CE)  29  settembre  2008,  n.  1005/2008  del
Consiglio  che  istituisce  un  regime  comunitario  per   prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)  n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999; 
  Visto il regolamento  (CE)  20  novembre  2009,  n.  1224/2009  del
Consiglio istitutivo  di  un  regime  di  controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto il  regolamento  (UE)  8  aprile  2011,  n.  404/2011,  della
Commissione recante «modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio che  istituisce  un  regime  di  controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca»; 
  Visti in particolare  gli  articoli  125  e  seguenti  relativi  al
sistema di punti per infrazioni gravi di cui al citato regolamento n.
1005/2008 per i titolari della licenza di pesca e  per  i  comandanti
dei pescherecci; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1198/06  del  27  luglio  2006  del
Consiglio europeo relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP); 
  Visto,  in  particolare,  l'art.   103,   recante   sospensione   e
soppressione dell'aiuto finanziario della Comunita', il quale assegna
alla Commissione europea il potere di sospendere ovvero sopprimere la
totalita' o parte dei pagamenti  dell'aiuto  finanziario  comunitario
concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006  e  dell'art.  8,
lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, se sussiste il  rischio
significativo  di  compromissione  del  corretto  funzionamento   del
sistema comunitario di  controllo  e  di  esecuzione  della  politica
comune della pesca; 
  Visto  l'art.  28  della  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante
«disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   legge
comunitaria»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante  «Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca  e  acquacoltura
ai sensi dell'art. 28, della legge 4 giugno 2010, n. 96»; 
  Visto in particolare l'art. 14, comma 4,  che  stabilisce  che  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
sono individuati modalita', termini e  procedure  per  l'applicazione
del sistema di punti alla licenza  di  pesca  per  infrazioni  gravi,
ferma restando la competenza della  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della licenza; 
  Visto il  decreto  ministeriale  29  febbraio  2012  che  definisce
modalita', termini e procedure  per  l'applicazione  del  sistema  di
punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, in attuazione degli
articoli 14 e 19 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; 
  Viste le modifiche al decreto legislativo 9  gennaio  2012,  n.  4,
occorse ai sensi dell'art. 39 della legge 28  luglio  2016,  n.  154,
recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni  in  materia  di
semplificazione,  razionalizzazione  e  competitivita'  dei   settori
agricolo e agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di  pesca
illegale»; 
  Preso  atto  dell'informativa  data  alla  Commissione   consultiva
centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella  seduta  del
31 gennaio 2012; 
  Ritenuto necessario ridefinire modalita', termini e  procedure  per
l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza
di pesca, alla luce delle sopra citate modifiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce modalita', termini e procedure per
l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza
di pesca, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto  legislativo  9
gennaio 2012, n. 4. 
  2. Le norme del presente decreto si applicano alla  licenza  ovvero
agli altri titoli abilitativi all'esercizio  della  pesca  marittima,
come  previsti  dal  decreto  ministeriale  del  26  luglio  1995   e
successive modificazioni e integrazioni.