Art. 2 Procedimento di assegnazione dei punti alla licenza di pesca 1. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, all'accertamento delle infrazioni gravi di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), comma 2, lettere a) e b), e comma 4 del decreto legislativo n. 4/2012, unitamente al verbale della relativa contestazione al comandante del peschereccio, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato anche il verbale relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. 2. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012 al rilevamento di una condotta che costituisce infrazione gravi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato, il verbale relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. 3. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all'applicazione dei punti, gli interessati possono far pervenire al competente Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentiti dal medesimo. 4. Lo stesso Capo del Compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 3 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l'assegnazione dei punti, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge e ne e' trasmessa copia all'ente accertatore. 5. Il medesimo Capo del Compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e, se diverso, all'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. 6. L'ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento di assegnazione dei punti ed il numero dei punti assegnati e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 7. L'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2012, notifica all'interessato il relativo atto di accertamento, precisando il periodo di sospensione previsto in relazione al numero di punti accumulati, ne da' comunicazione alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e, se diverso, al Capo del Compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione del peschereccio. 8. L'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, notifica all'interessato il relativo atto di accertamento e, se diverso, ne da' comunicazione al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio ed alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 9. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto e' il Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.