Art. 2 
 
         Procedimento di assegnazione dei punti alla licenza 
                              di pesca 
 
  1.  Gli  organi  di  controllo  di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo n. 4/2012, all'accertamento delle infrazioni gravi di cui
all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r),
s), t) e aa), comma 2, lettere  a)  e  b),  e  comma  4  del  decreto
legislativo  n.  4/2012,  unitamente  al   verbale   della   relativa
contestazione al comandante del peschereccio, notificano al  titolare
della licenza di pesca del peschereccio interessato anche il  verbale
relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto  all'art.
14, comma 3, del decreto legislativo n.  4/2012,  e,  senza  ritardo,
trasmettono copia di entrambi gli  atti  al  Capo  del  Compartimento
marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. 
  2.  Gli  organi  di  controllo  di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo n. 4/2012 al rilevamento di una condotta che  costituisce
infrazione gravi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a)  ed  e),  del
decreto legislativo n. 4/2012, notificano al titolare  della  licenza
di  pesca  del  peschereccio   interessato,   il   verbale   relativo
all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma
3,  del  decreto  legislativo  n.  4/2012,  e,  senza   ritardo,   ne
trasmettono copia al Capo del Compartimento marittimo  competente  in
base al luogo della commessa violazione. 
  3. Entro il termine di trenta giorni  dalla  notifica  del  verbale
relativo all'applicazione dei  punti,  gli  interessati  possono  far
pervenire al competente Capo del Compartimento  scritti  difensivi  e
documenti, nonche' chiedere di essere sentiti dal medesimo. 
  4. Lo stesso Capo del  Compartimento,  sentito  l'interessato,  ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di  cui
al comma 3 del presente articolo,  ritenuto  fondato  l'accertamento,
dispone,  con  provvedimento  motivato,  l'assegnazione  dei   punti,
altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti.
In  entrambi  i  casi,  il  provvedimento  motivato   e'   notificato
all'interessato nei termini di legge e ne e' trasmessa copia all'ente
accertatore. 
  5.  Il  medesimo  Capo   del   Compartimento,   nel   caso   emetta
provvedimento di assegnazione  di  punti,  ne  trasmette  copia  alla
Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura  e,  se
diverso, all'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. 
  6. L'ufficio marittimo  di  iscrizione  annota  senza  ritardo  sul
registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento
di assegnazione dei punti ed il numero dei punti assegnati e  ne  da'
comunicazione  al  Centro  controllo  nazionale  pesca  del   Comando
generale del Corpo delle  Capitanerie  di  porto  ed  alla  Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 
  7. L'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio  interessato,
ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento  dei
punti di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2012,
notifica all'interessato il relativo atto di accertamento, precisando
il periodo di sospensione previsto in relazione al  numero  di  punti
accumulati, ne da' comunicazione alla Direzione generale della  pesca
marittima  e  dell'acquacoltura  e,   se   diverso,   al   Capo   del
Compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione del peschereccio. 
  8. L'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio  interessato,
ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento  dei
punti di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012,
notifica all'interessato il  relativo  atto  di  accertamento  e,  se
diverso, ne da' comunicazione al  Capo  del  Compartimento  marittimo
dell'Ufficio  di  iscrizione  del  peschereccio  ed  alla   Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 
  9. Per  le  violazioni  accertate  fuori  dal  limite  delle  acque
territoriali la competenza a ricevere il  rapporto  e'  il  Capo  del
Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione  del  peschereccio
interessato.