Art. 3 Sospensione della licenza 1. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui al comma 7, dell'art. 2, del presente decreto, l'interessato puo' far pervenire al suddetto Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo. 2. Lo stesso Capo del Compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 1 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone il provvedimento motivato di sospensione della licenza di pesca, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. 3. Il provvedimento e' notificato all'interessato nei termini di legge, per il tramite dell'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. 4. Il periodo di sospensione decorre dal momento del ritiro della licenza di pesca da parte dell'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, che deve avvenire nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione. 5. Al momento del ritiro della licenza di pesca, l'ufficio marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento ed il periodo di sospensione, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e ne da' comunicazione al Centro di controllo nazionale della pesca. 6. Durante il periodo di sospensione gli attrezzi da pesca sono fissati e stivati ai sensi dell'art. 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.