Art. 3 
 
                      Sospensione della licenza 
 
  1. Entro il termine di trenta giorni dalla  notifica  dell'atto  di
accertamento di cui al comma 7, dell'art. 2,  del  presente  decreto,
l'interessato puo' far pervenire al suddetto Capo  del  Compartimento
scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito dal
medesimo. 
  2. Lo stesso Capo del  Compartimento,  sentito  l'interessato,  ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di  cui
al comma 1 del presente articolo,  ritenuto  fondato  l'accertamento,
dispone il provvedimento motivato di  sospensione  della  licenza  di
pesca, altrimenti  emette  provvedimento  motivato  di  archiviazione
degli atti. 
  3. Il provvedimento e' notificato all'interessato  nei  termini  di
legge, per  il  tramite  dell'ufficio  marittimo  di  iscrizione  del
peschereccio. 
  4. Il periodo di sospensione decorre dal momento del  ritiro  della
licenza di pesca da parte dell'ufficio marittimo  di  iscrizione  del
peschereccio interessato, che deve  avvenire  nel  piu'  breve  tempo
possibile e comunque  non  oltre  dieci  giorni  dalla  notifica  del
provvedimento di sospensione. 
  5.  Al  momento  del  ritiro  della  licenza  di  pesca,  l'ufficio
marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo
sul  registro  di  iscrizione  del  peschereccio  gli   estremi   del
provvedimento ed il periodo di sospensione, ne trasmette  copia  alla
Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura,  e  ne
da' comunicazione al Centro di controllo nazionale della pesca. 
  6. Durante il periodo di sospensione gli  attrezzi  da  pesca  sono
fissati e stivati ai sensi  dell'art.  47  del  regolamento  (CE)  n.
1224/2009.