Art. 4 Revoca della licenza 1. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento di cui al comma 8, dell'art. 2, del presente decreto, l'interessato puo' far pervenire alla scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito. 2. Il Direttore generale, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 1 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone il provvedimento motivato di revoca della licenza di pesca, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. 3. Il provvedimento e' notificato all'interessato nei termini di legge, per il tramite dell'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. 4. L'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio provvede al ritiro della licenza di pesca nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. 5. Al momento del ritiro della licenza di pesca, l'ufficio marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del provvedimento, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, e ne da' comunicazione al Centro di controllo nazionale della pesca.