Art. 4 
 
                        Revoca della licenza 
 
  1. Entro il termine di trenta giorni dalla  notifica  dell'atto  di
accertamento di cui al comma 8, dell'art. 2,  del  presente  decreto,
l'interessato puo' far pervenire alla scritti difensivi e  documenti,
nonche' chiedere di essere sentito. 
  2. Il Direttore generale,  sentito  l'interessato,  ove  questi  ne
abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti
difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 1
del presente articolo, ritenuto fondato  l'accertamento,  dispone  il
provvedimento motivato di revoca della licenza di  pesca,  altrimenti
emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. 
  3. Il provvedimento e' notificato all'interessato  nei  termini  di
legge, per  il  tramite  dell'ufficio  marittimo  di  iscrizione  del
peschereccio. 
  4. L'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio  provvede  al
ritiro della licenza di  pesca  nel  piu'  breve  tempo  possibile  e
comunque non oltre dieci giorni dalla notifica del  provvedimento  di
revoca. 
  5.  Al  momento  del  ritiro  della  licenza  di  pesca,  l'ufficio
marittimo di iscrizione redige apposito verbale, annota senza ritardo
sul  registro  di  iscrizione  del  peschereccio  gli   estremi   del
provvedimento, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura, e ne da' comunicazione  al  Centro  di
controllo nazionale della pesca.