Art. 5 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. I provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e  revoca
possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e seguenti  della
legge n. 689/1981. 
  2.  Qualora,  a  seguito  di   impugnazione,   sia   annullato   il
provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della
licenza di pesca presenta, al  Capo  del  Compartimento  dell'Ufficio
marittimo di iscrizione del  peschereccio,  copia  del  provvedimento
giudiziale che dispone l'annullamento. 
  3. Il Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo  di  iscrizione
del peschereccio interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione
di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  dispone  con  proprio
provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, e lo  notifica  al
titolare della licenza  di  pesca  dandone  comunicazione  al  Centro
controllo nazionale  pesca  del  Comando  generale  del  Corpo  delle
Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura e, se diverso, all'ufficio marittimo di  iscrizione
del peschereccio. 
  4. Nel caso in cui  dall'assegnazione  dei  punti,  successivamente
decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la
sospensione della licenza, il  Capo  del  Compartimento  dell'Ufficio
marittimo di iscrizione del  peschereccio  provvede  all'annullamento
del provvedimento  di  sospensione  e  dispone  la  riconsegna  della
licenza di pesca. 
  5. Nel caso in  cui  dall'assegnazione  dei  punti  successivamente
decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo sia derivata  la
revoca definitiva della licenza, la Direzione  generale  della  pesca
marittima   e   dell'acquacoltura   provvede   all'annullamento   del
provvedimento di revoca e dispone  la  riconsegna  della  licenza  di
pesca. 
  6. L'Ufficio marittimo  di  iscrizione  annota  senza  ritardo  sul
registro di iscrizione del peschereccio gli estremi dei provvedimenti
di cui al presente articolo.