Art. 5 Impugnazioni 1. I provvedimenti di assegnazione dei punti, sospensione e revoca possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 689/1981. 2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il titolare della licenza di pesca presenta, al Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio, copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento. 3. Il Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, e lo notifica al titolare della licenza di pesca dandone comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e, se diverso, all'ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. 4. Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti, successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la sospensione della licenza, il Capo del Compartimento dell'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio provvede all'annullamento del provvedimento di sospensione e dispone la riconsegna della licenza di pesca. 5. Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo sia derivata la revoca definitiva della licenza, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede all'annullamento del provvedimento di revoca e dispone la riconsegna della licenza di pesca. 6. L'Ufficio marittimo di iscrizione annota senza ritardo sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi dei provvedimenti di cui al presente articolo.