Art. 7 Cancellazione della licenza di pesca dai relativi elenchi 1. In conformita' a quanto prescritto dall'art. 131 del regolamento (UE) n. 404/2011, qualora la licenza di pesca venga sospesa o revocata a titolo definitivo a norma degli articoli 3 e 4 del presente decreto, il peschereccio a cui si riferisce la licenza sospesa o revocata a titolo definitivo viene identificato come sprovvisto di licenza nell'Archivio nazionale licenze di pesca e nel Fleet Register della Commissione europea. 2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvede ad aggiornare le informazioni contenute nell'Archivio nazionale licenze di pesca e ad inviare i dati per l'aggiornamento del Fleet Register della Commissione europea.