Art. 7 
 
                Cancellazione della licenza di pesca 
                        dai relativi elenchi 
 
  1. In conformita' a quanto prescritto dall'art. 131 del regolamento
(UE) n. 404/2011,  qualora  la  licenza  di  pesca  venga  sospesa  o
revocata a titolo definitivo  a  norma  degli  articoli  3  e  4  del
presente decreto, il peschereccio  a  cui  si  riferisce  la  licenza
sospesa o  revocata  a  titolo  definitivo  viene  identificato  come
sprovvisto di licenza nell'Archivio nazionale licenze di pesca e  nel
Fleet Register della Commissione europea. 
  2. La Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
provvede  ad  aggiornare  le  informazioni  contenute   nell'Archivio
nazionale licenze di pesca e ad inviare i  dati  per  l'aggiornamento
del Fleet Register della Commissione europea.