Art. 8 Cancellazione dei punti 1. Il titolare della licenza di pesca, al fine di ottenere la cancellazione dei punti, presenta la relativa istanza, corredata da idonea documentazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 4/2012, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato. 2. Per le istanze presentate ai sensi del comma 2, dell'art. 18, del decreto legislativo n. 4/2012, il predetto Capo del Compartimento, procede alla verifica attraverso gli Uffici competenti, che, successivamente alla data di commissione dell'ultima infrazione grave, il titolare della licenza: nel caso di cui alla lettera a), utilizzi il sistema VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco; nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso la campagna di pesca scientifica per la quale si e' offerto volontariamente; nel caso di cui alla lettera c), che in qualita' di membro di un'organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto al piano di pesca dell'organizzazione; nel caso di cui alla lettera d), partecipi ad un'attivita' di pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica. 3. Per le istanze presentate ai sensi del comma 4, dell'art. 18, del decreto legislativo n. 4/2012, il predetto Capo del Compartimento, procede alla verifica delle richieste condizioni. 4. All'esito delle verifiche, il predetto Capo del Compartimento emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica al titolare della licenza di pesca, ne trasmette copia alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato ai fini dell'annotazione sul Registro di iscrizione e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un provvedimento di diniego e lo notifica all'interessato. 5. Il Centro controllo nazionale pesca, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, provvede ad aggiornare il Registro nazionale delle infrazioni.