Art. 8 
 
                       Cancellazione dei punti 
 
  1. Il titolare della licenza di  pesca,  al  fine  di  ottenere  la
cancellazione dei punti, presenta la relativa istanza,  corredata  da
idonea documentazione attestante l'esistenza delle condizioni di  cui
ai commi 2 e 4 dell'art. 18 del decreto  legislativo  n.  4/2012,  al
Capo del  Compartimento  marittimo  dell'Ufficio  di  iscrizione  del
peschereccio interessato. 
  2. Per le istanze presentate ai sensi del comma  2,  dell'art.  18,
del  decreto  legislativo   n.   4/2012,   il   predetto   Capo   del
Compartimento,  procede   alla   verifica   attraverso   gli   Uffici
competenti, che, successivamente alla data di commissione dell'ultima
infrazione grave, il titolare della licenza: 
    nel caso di cui alla  lettera  a),  utilizzi  il  sistema  VMS  o
proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica  dei  dati
del giornale di pesca,  della  dichiarazione  di  trasbordo  e  della
dichiarazione di sbarco; 
    nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso  la  campagna  di
pesca scientifica per la quale si e' offerto volontariamente; 
  nel caso di cui alla lettera c),  che  in  qualita'  di  membro  di
un'organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto  al
piano di pesca dell'organizzazione; 
    nel caso di cui alla lettera d),  partecipi  ad  un'attivita'  di
pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica. 
  3. Per le istanze presentate ai sensi del comma  4,  dell'art.  18,
del  decreto  legislativo   n.   4/2012,   il   predetto   Capo   del
Compartimento, procede alla verifica delle richieste condizioni. 
  4. All'esito delle verifiche, il predetto  Capo  del  Compartimento
emette,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  un   provvedimento   di
cancellazione dei punti, lo notifica al  titolare  della  licenza  di
pesca,  ne  trasmette  copia  alla  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura ed all'Ufficio marittimo di  iscrizione
del peschereccio interessato ai fini dell'annotazione sul Registro di
iscrizione e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca
del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.  Nel  caso
in cui non ne ricorrano i  presupposti  emette  un  provvedimento  di
diniego e lo notifica all'interessato. 
  5. Il Centro controllo nazionale pesca, ricevuta  la  comunicazione
di cui al comma 4 del presente articolo, provvede  ad  aggiornare  il
Registro nazionale delle infrazioni.