Art. 2 
 
             Attuazione e gestione del Fondo di garanzia 
 
  1. Il Fondo  istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e'  destinato
alle finalita' di cui all'art. 3. 
  2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato. 
  3.  Il  Dipartimento  e'   l'amministrazione   responsabile   degli
interventi di cui al presente decreto e, per le  operazioni  relative
alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale, nel rispetto delle
previsioni di cui agli articoli 5 e 192 del  decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50,  nonche'  delle  indicazioni  contenute  nelle
relative linee guida dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione  (ANAC),
del Gestore  affidandogli  direttamente  l'esecuzione,  tra  l'altro,
delle seguenti attivita': 
    a)  istruttoria  della  documentazione  trasmessa  dai   soggetti
finanziatori; 
    b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in  caso
di intervento della garanzia del Fondo; 
    c) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'art. 8; 
    d) verifica del rispetto dell'obbligo  di  rimborso  delle  somme
corrisposte a  seguito  della  revoca  delle  agevolazioni  ai  sensi
dell'art. 9, ed eventuale esercizio dell'azione di recupero. 
  4.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  3   il
Dipartimento emana un apposito disciplinare,  da  sottoscriversi  per
accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita'
di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici,  nonche'
le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare
un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri
servizi. In particolare: 
    a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore  poteri  di
indirizzo, impartendo direttive  ed  istruzioni  anche  di  carattere
tecnico-operativo e puo' disporre ispezioni ed  operare  verifiche  a
campione  sulla  documentazione,  anche  al  fine  di  verificare  il
corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore; 
    b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati  e
le  informazioni  concernenti  la  regolarita',   la   tempestivita',
l'efficienza  e  l'efficacia  del  servizio,  con   la   periodicita'
richiesta dal Dipartimento. 
  5.   Alla    copertura    degli    oneri    finanziari    derivanti
dall'applicazione del predetto disciplinare  si  provvede,  ai  sensi
dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  a
valere sulle risorse del Fondo.