Art. 2 Attuazione e gestione del Fondo di garanzia 1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e' destinato alle finalita' di cui all'art. 3. 2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato. 3. Il Dipartimento e' l'amministrazione responsabile degli interventi di cui al presente decreto e, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' delle indicazioni contenute nelle relative linee guida dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), del Gestore affidandogli direttamente l'esecuzione, tra l'altro, delle seguenti attivita': a) istruttoria della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori; b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo; c) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'art. 8; d) verifica del rispetto dell'obbligo di rimborso delle somme corrisposte a seguito della revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 9, ed eventuale esercizio dell'azione di recupero. 4. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 3 il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita' di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche' le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare: a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e puo' disporre ispezioni ed operare verifiche a campione sulla documentazione, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore; b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicita' richiesta dal Dipartimento. 5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a valere sulle risorse del Fondo.