Art. 2
Attuazione e gestione del Fondo di garanzia
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e' destinato
alle finalita' di cui all'art. 3.
2. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato.
3. Il Dipartimento e' l'amministrazione responsabile degli
interventi di cui al presente decreto e, per le operazioni relative
alla gestione amministrativa del Fondo, si avvale, nel rispetto delle
previsioni di cui agli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle indicazioni contenute nelle
relative linee guida dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC),
del Gestore affidandogli direttamente l'esecuzione, tra l'altro,
delle seguenti attivita':
a) istruttoria della documentazione trasmessa dai soggetti
finanziatori;
b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso
di intervento della garanzia del Fondo;
c) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'art. 8;
d) verifica del rispetto dell'obbligo di rimborso delle somme
corrisposte a seguito della revoca delle agevolazioni ai sensi
dell'art. 9, ed eventuale esercizio dell'azione di recupero.
4. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 3 il
Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per
accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita'
di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche'
le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare
un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri
servizi. In particolare:
a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di
indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere
tecnico-operativo e puo' disporre ispezioni ed operare verifiche a
campione sulla documentazione, anche al fine di verificare il
corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e
le informazioni concernenti la regolarita', la tempestivita',
l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicita'
richiesta dal Dipartimento.
5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede, ai sensi
dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a
valere sulle risorse del Fondo.