Art. 3
Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo
1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di
finanziamento a favore dei soggetti esercenti la responsabilita'
genitoriale di bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio
2017 fino al compimento del terzo anno di eta' del bambino ovvero
entro tre anni dall'adozione, che abbiano presentato nei termini e
secondo le modalita' stabilite dal Protocollo d'intesa di cui
all'art. 4, comma 2, la certificazione attestante la nascita o
l'adozione del proprio figlio. Nel caso di responsabilita' o affido
condiviso e' ammesso un solo prestito.
2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1
devono essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione
europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni;
b. Residenza in Italia.
3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una
durata non superiore a sette anni e sono di ammontare non superiore a
diecimila euro e a tasso fisso non superiore al Tasso Effettivo
Globale medio (TEGM) sui prestiti personali pubblicato
trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
della legge del 7 marzo 1996, n. 108.
4. I soggetti finanziatori di cui all'art. 4 non possono
richiedere, a coloro che presentano la domanda di finanziamento,
garanzie aggiuntive oltre alla garanzia del Fondo.