Art. 3 Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale di bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al compimento del terzo anno di eta' del bambino ovvero entro tre anni dall'adozione, che abbiano presentato nei termini e secondo le modalita' stabilite dal Protocollo d'intesa di cui all'art. 4, comma 2, la certificazione attestante la nascita o l'adozione del proprio figlio. Nel caso di responsabilita' o affido condiviso e' ammesso un solo prestito. 2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 devono essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti: a. Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; b. Residenza in Italia. 3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a sette anni e sono di ammontare non superiore a diecimila euro e a tasso fisso non superiore al Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) sui prestiti personali pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge del 7 marzo 1996, n. 108. 4. I soggetti finanziatori di cui all'art. 4 non possono richiedere, a coloro che presentano la domanda di finanziamento, garanzie aggiuntive oltre alla garanzia del Fondo.