Art. 3 
 
           Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 
 
  1. Sono ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo  le  operazioni  di
finanziamento a favore  dei  soggetti  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale di bambini nati o adottati a  decorrere  dal  1°  gennaio
2017 fino al compimento del terzo anno di  eta'  del  bambino  ovvero
entro tre anni dall'adozione, che abbiano presentato  nei  termini  e
secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Protocollo  d'intesa  di  cui
all'art. 4, comma  2,  la  certificazione  attestante  la  nascita  o
l'adozione del proprio figlio. Nel caso di responsabilita'  o  affido
condiviso e' ammesso un solo prestito. 
  2. I soggetti beneficiari dei  finanziamenti  di  cui  al  comma  1
devono essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti: 
    a. Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro  dell'Unione
europea oppure, in caso di cittadino  extracomunitario,  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9  del
decreto  legislativo  25   luglio   1998,   n.   286   e   successive
modificazioni; 
    b. Residenza in Italia. 
  3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del  Fondo  hanno  una
durata non superiore a sette anni e sono di ammontare non superiore a
diecimila euro e a tasso  fisso  non  superiore  al  Tasso  Effettivo
Globale   medio   (TEGM)   sui    prestiti    personali    pubblicato
trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai  sensi
della legge del 7 marzo 1996, n. 108. 
  4.  I  soggetti  finanziatori  di  cui  all'art.  4   non   possono
richiedere, a coloro che  presentano  la  domanda  di  finanziamento,
garanzie aggiuntive oltre alla garanzia del Fondo.