Art. 4
Soggetti finanziatori
1. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal
Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»):
a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui
all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
2. Il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
stipulano un Protocollo d'Intesa con il quale vengono disciplinati:
a. le modalita' di adesione dei soggetti finanziatori
all'iniziativa del Fondo;
b. gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da
parte dei soggetti che presentano la domanda di finanziamento della
misura di garanzia disciplinata dal presente decreto;
c. l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole
di gestione del Fondo previste dal presente decreto.