Art. 4 Soggetti finanziatori 1. Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»): a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo. 2. Il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) stipulano un Protocollo d'Intesa con il quale vengono disciplinati: a. le modalita' di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo; b. gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei soggetti che presentano la domanda di finanziamento della misura di garanzia disciplinata dal presente decreto; c. l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto.