Art. 5 Natura e misura della garanzia 1. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura del cinquanta per cento del finanziamento ed e' a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, permane per l'intera durata del finanziamento. 2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al dieci per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso. 3. La garanzia del Fondo opera nella misura del cinquanta per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile e per i relativi interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale, con esclusione degli interessi di mora.