Art. 5 
 
                   Natura e misura della garanzia 
 
  1. La garanzia del Fondo e' concessa  nella  misura  del  cinquanta
 per cento del finanziamento ed e' a prima richiesta, incondizionata,
irrevocabile, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3,
permane per l'intera durata del finanziamento. 
  2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento  del
Fondo viene accantonato, a titolo  di  coefficiente  di  rischio,  un
importo non inferiore al dieci per cento dell'importo  garantito  del
finanziamento stesso. 
  3. La garanzia del Fondo opera nella misura del cinquanta per cento
dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato  per  la  quota
capitale, tempo per tempo in essere,  nei  limiti  del  finanziamento
concedibile e per i  relativi  interessi  contrattuali  calcolati  in
misura non superiore al tasso legale, con esclusione degli  interessi
di mora.