Art. 6 Ammissione alla garanzia 1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalita': a) il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, per ottenere il finanziamento, trasmette al Gestore la richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall'art. 3, unitamente a copia della predetta documentazione; b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, valuta il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, verifica la disponibilita' del Fondo e comunica al finanziatore l'esito dell'istruttoria e l'eventuale ammissione alla garanzia del Fondo; c) il finanziatore, a pena di decadenza della garanzia del Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera a). 2. Nel caso in cui le disponibilita' del Fondo risultino totalmente impegnate o l'istruttoria non dia esito positivo e venga quindi negata l'ammissione alla garanzia, il Gestore ne da' immediata comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore. 3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalita', dalla data di erogazione del finanziamento. 4. I finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento per via telematica entro trenta giorni.