Art. 6
Ammissione alla garanzia
1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del
Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti
modalita':
a) il finanziatore, raccolta la documentazione attestante il
possesso da parte del beneficiario dei requisiti di cui all'art. 3,
commi 1 e 2, per ottenere il finanziamento, trasmette al Gestore la
richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per i finanziamenti
previsti dall'art. 3, unitamente a copia della predetta
documentazione;
b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione
progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di
arrivo della richiesta, valuta il possesso dei requisiti da parte dei
beneficiari, verifica la disponibilita' del Fondo e comunica al
finanziatore l'esito dell'istruttoria e l'eventuale ammissione alla
garanzia del Fondo;
c) il finanziatore, a pena di decadenza della garanzia del
Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione
di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro
sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente
lettera a).
2. Nel caso in cui le disponibilita' del Fondo risultino totalmente
impegnate o l'istruttoria non dia esito positivo e venga quindi
negata l'ammissione alla garanzia, il Gestore ne da' immediata
comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore.
3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica
e senza ulteriori formalita', dalla data di erogazione del
finanziamento.
4. I finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione
anticipata del finanziamento per via telematica entro trenta giorni.