Art. 6 
 
                      Ammissione alla garanzia 
 
  1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del
Fondo avviene esclusivamente per  via  telematica,  con  le  seguenti
modalita': 
    a) il finanziatore,  raccolta  la  documentazione  attestante  il
possesso da parte del beneficiario dei requisiti di cui  all'art.  3,
commi 1 e 2, per ottenere il finanziamento, trasmette al  Gestore  la
richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo per  i  finanziamenti
previsti   dall'art.   3,   unitamente   a   copia   della   predetta
documentazione; 
     b) il Gestore assegna alla  richiesta  un  numero  di  posizione
progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di
arrivo della richiesta, valuta il possesso dei requisiti da parte dei
beneficiari, verifica la  disponibilita'  del  Fondo  e  comunica  al
finanziatore l'esito dell'istruttoria e l'eventuale  ammissione  alla
garanzia del Fondo; 
     c) il finanziatore, a  pena  di  decadenza  della  garanzia  del
Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione
di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro
sessanta giorni lavorativi dalla richiesta  di  cui  alla  precedente
lettera a). 
  2. Nel caso in cui le disponibilita' del Fondo risultino totalmente
impegnate o l'istruttoria non  dia  esito  positivo  e  venga  quindi
negata l'ammissione  alla  garanzia,  il  Gestore  ne  da'  immediata
comunicazione al Dipartimento ed al finanziatore. 
  3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via  automatica
e  senza  ulteriori  formalita',  dalla  data   di   erogazione   del
finanziamento. 
  4.  I  finanziatori  comunicano  l'eventuale  avvenuta   estinzione
anticipata del finanziamento per via telematica entro trenta giorni.