Art. 7 
 
                      Intervento della garanzia 
 
  1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento,  il
finanziatore, decorsi novanta giorni dalla  data  di  scadenza  della
prima  rata  rimasta,   anche   parzialmente   insoluta,   invia   al
beneficiario medesimo formale intimazione al pagamento dell'ammontare
dell'esposizione per rate  insolute,  capitale  residuo  e  interessi
contrattuali, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero altro mezzo equivalente. 
  2. L'intimazione  di  pagamento  e'  inviata,  per  conoscenza,  al
Gestore. 
  3.  Trascorsi  infruttuosamente  sessanta  giorni  dalla  data   di
ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione di  pagamento,
il finanziatore puo' chiedere,  entro  i  successivi novanta  giorni,
l'intervento della garanzia del  Fondo,  mediante  posta  elettronica
certificata    o    altra    modalita'    prevista     dal     Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD), inviata al Gestore, e  avvia,  a
proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e
degli accessori non garantita dal  Fondo.  Il  mancato  rispetto  del
termine di novanta giorni di cui al precedente periodo  e'  causa  di
decadenza dalla garanzia. 
  4.  Alla  richiesta  di  attivazione  della  garanzia  deve  essere
allegata la seguente documentazione: 
    a) dichiarazione del finanziatore che attesti: 
      l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalita'  di
cui al comma 1; 
      la data dell'eventuale avvio delle procedure  di  recupero  del
credito  con  l'indicazione  degli  atti  intrapresi  e  delle  somme
recuperate; 
      l'ammontare  dell'esposizione  rilevato  con   riferimento   al
sessantesimo  giorno  successivo  alla   data   dell'intimazione   di
pagamento di cui al comma 1; 
    b) copia del contratto di finanziamento  con  relativo  piano  di
rimborso e scadenze. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento  della  richiesta,
completa della documentazione di cui al comma 4, il Gestore,  secondo
l'ordine cronologico  di  ricevimento  delle  richieste,  dispone  il
pagamento al finanziatore dell'importo determinato ai sensi dell'art.
5, comma 3. 
  6. Nel caso in cui  si  renda  necessario  il  compimento  di  atti
istruttori per il completamento della documentazione, il  termine  di
cui al comma  5  si  sospende  fino  alla  data  di  ricezione  della
documentazione mancante o dei documenti richiesti.  Le  richieste  di
intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la  documentazione
integrativa non pervenga al  Gestore  entro  il  termine  di  novanta
giorni dalla data della richiesta. 
  7. Nel caso in cui successivamente  all'intervento  del  Fondo,  il
beneficiario  del  finanziamento  provveda  al  pagamento  totale   o
parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a  riversare  al
Fondo le somme riscosse nella  misura  eccedente  la  quota  indicata
all'art. 5, comma 3.