Art. 7 Intervento della garanzia 1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente insoluta, invia al beneficiario medesimo formale intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi contrattuali, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente. 2. L'intimazione di pagamento e' inviata, per conoscenza, al Gestore. 3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione di pagamento, il finanziatore puo' chiedere, entro i successivi novanta giorni, l'intervento della garanzia del Fondo, mediante posta elettronica certificata o altra modalita' prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), inviata al Gestore, e avvia, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al precedente periodo e' causa di decadenza dalla garanzia. 4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione del finanziatore che attesti: l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalita' di cui al comma 1; la data dell'eventuale avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle somme recuperate; l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1; b) copia del contratto di finanziamento con relativo piano di rimborso e scadenze. 5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, dispone il pagamento al finanziatore dell'importo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 3. 6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si sospende fino alla data di ricezione della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta. 7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'art. 5, comma 3.