Art. 8
Surrogazione legale
1. A seguito della corresponsione degli importi a garanzia di cui
all'art. 7, il Dipartimento e' surrogato nei diritti del
finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e provvede
tramite il Gestore, al recupero della somma pagata, degli interessi
al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino
alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche
mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive
modificazioni. Tali somme sono versate al Fondo.
2. Il soggetto finanziatore, all'esito delle eventuali procedure di
recupero, una volta soddisfatto il credito di propria pertinenza, e'
tenuto a rimborsare al Fondo le eventuali, ulteriori somme.