Art. 8 Surrogazione legale 1. A seguito della corresponsione degli importi a garanzia di cui all'art. 7, il Dipartimento e' surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e provvede tramite il Gestore, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate al Fondo. 2. Il soggetto finanziatore, all'esito delle eventuali procedure di recupero, una volta soddisfatto il credito di propria pertinenza, e' tenuto a rimborsare al Fondo le eventuali, ulteriori somme.