Art. 8 
 
                         Surrogazione legale 
 
  1. A seguito della corresponsione degli importi a garanzia  di  cui
all'art.  7,  il  Dipartimento   e'   surrogato   nei   diritti   del
finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice  civile  e  provvede
tramite il Gestore, al recupero della somma pagata,  degli  interessi
al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del  pagamento  fino
alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche
mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a  ruolo,  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
e del decreto legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46  e  successive
modificazioni. Tali somme sono versate al Fondo. 
  2. Il soggetto finanziatore, all'esito delle eventuali procedure di
recupero, una volta soddisfatto il credito di propria pertinenza,  e'
tenuto a rimborsare al Fondo le eventuali, ulteriori somme.