Art. 9 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1.  Il  Gestore  provvede  ad  operare,  direttamente   ovvero   su
indicazione del Dipartimento,  verifiche,  anche  a  campione,  sulla
documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari. 
   2. Nel caso in cui risulti che la concessione  delle  agevolazioni
e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o  false  attestazioni,
anche documentali, effettuate dal beneficiario o  da  altro  soggetto
competente a rilasciare la documentazione di cui all'art. 3, commi  1
e 2, il Gestore, previa contestazione dell'addebito  nelle  forme  di
legge, provvede  alla  revoca  delle  agevolazioni  medesime  e  alla
trasmissione dei relativi atti all'Autorita' giudiziaria. 
   3.  La  revoca  dell'agevolazione  comporta  per  il  beneficiario
l'obbligo di  rimborsare  al  Fondo,  entro  i  termini  fissati  dal
provvedimento di revoca, la  somma  che  sia  stata  corrisposta  dal
Gestore al finanziatore,  rivalutata  secondo  gli  indici  ufficiali
ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati» oltre agli interessi corrispettivi  al  tasso
legale. 
   4. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il
Gestore procede al recupero coattivo della somma da esso  dovuta  con
le modalita' di cui all'art. 8.