Art. 9
Revoca delle agevolazioni
1. Il Gestore provvede ad operare, direttamente ovvero su
indicazione del Dipartimento, verifiche, anche a campione, sulla
documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari.
2. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni
e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni,
anche documentali, effettuate dal beneficiario o da altro soggetto
competente a rilasciare la documentazione di cui all'art. 3, commi 1
e 2, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di
legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e alla
trasmissione dei relativi atti all'Autorita' giudiziaria.
3. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario
l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal
provvedimento di revoca, la somma che sia stata corrisposta dal
Gestore al finanziatore, rivalutata secondo gli indici ufficiali
ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati» oltre agli interessi corrispettivi al tasso
legale.
4. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il
Gestore procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta con
le modalita' di cui all'art. 8.