Art. 9 Revoca delle agevolazioni 1. Il Gestore provvede ad operare, direttamente ovvero su indicazione del Dipartimento, verifiche, anche a campione, sulla documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari. 2. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e alla trasmissione dei relativi atti all'Autorita' giudiziaria. 3. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma che sia stata corrisposta dal Gestore al finanziatore, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. 4. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta con le modalita' di cui all'art. 8.