Art. 2 Procedimento di assegnazione dei punti per infrazioni gravi e sospensione della funzione di comandante del peschereccio 1. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, all'accertamento di una delle infrazioni gravi di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), comma 2, lettere a) e b), e comma 4 del decreto legislativo n. 4/2012, unitamente al verbale della relativa contestazione, notificano al comandante del peschereccio anche il verbale relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. 2. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, al rilevamento di una condotta che costituisce infrazioni gravi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 4/2012, notificano al comandante del peschereccio il verbale relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. 3. Qualora l'organo di controllo accertatore rilevi che l'applicazione dei punti per l'infrazione grave contestata comporta, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012, la sospensione della funzione di comandante, nel verbale di applicazione dei punti di cui ai commi precedenti, inserisce altresi' l'indicazione del relativo periodo di sospensione. 4. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all'applicazione dei punti, l'interessato puo' far pervenire al suddetto Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo. 5. Lo stesso Capo del Compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 4 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l'assegnazione dei punti e l'eventuale sospensione, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge, e ne e' trasmessa copia all'ente accertatore. 6. Il medesimo Capo del Compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti ed eventuale sospensione, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento - con indicazione del numero dei punti e dell'eventuale periodo di sospensione - sul documento matricolare del marittimo e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed all'Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro. 7. La sospensione delle funzioni di comandante di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012 e' altresi' annotata sul ruolo ovvero ruolino di equipaggio ed il periodo di sospensione inizia a decorrere dalla data della predetta annotazione. 8. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto e' del Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.