Art. 2 
 
Procedimento  di  assegnazione  dei  punti  per  infrazioni  gravi  e
  sospensione della funzione di comandante del peschereccio 
  1.  Gli  organi  di  controllo  di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo n. 4/2012, all'accertamento di una delle infrazioni gravi
di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o),  p),
q), r), s), t) e aa), comma 2, lettere a) e b), e comma 4 del decreto
legislativo  n.  4/2012,  unitamente  al   verbale   della   relativa
contestazione, notificano al comandante  del  peschereccio  anche  il
verbale relativo all'applicazione dei punti secondo  quanto  previsto
all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo  n.  4/2012,  e,  senza
ritardo,  trasmettono  copia  di  entrambi  gli  atti  al  Capo   del
Compartimento marittimo competente in base al  luogo  della  commessa
violazione. 
  2.  Gli  organi  di  controllo  di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo n. 4/2012, al rilevamento di una condotta che costituisce
infrazioni gravi di cui all'art. 7, comma 1, lettere  a)  ed  e)  del
decreto  legislativo  n.  4/2012,  notificano   al   comandante   del
peschereccio il verbale relativo all'applicazione dei  punti  secondo
quanto previsto all'art. 19, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.
4/2012,  e,  senza  ritardo,  ne  trasmettono  copia  al   Capo   del
Compartimento marittimo competente in base al  luogo  della  commessa
violazione. 
  3.  Qualora  l'organo   di   controllo   accertatore   rilevi   che
l'applicazione dei punti per l'infrazione grave contestata  comporta,
ai  sensi  dell'art.  20  del  decreto  legislativo  n.  4/2012,   la
sospensione della funzione di comandante, nel verbale di applicazione
dei  punti  di  cui   ai   commi   precedenti,   inserisce   altresi'
l'indicazione del relativo periodo di sospensione. 
  4. Entro il termine di trenta giorni  dalla  notifica  del  verbale
relativo all'applicazione dei punti, l'interessato puo' far pervenire
al suddetto Capo del Compartimento  scritti  difensivi  e  documenti,
nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo. 
  5. Lo stesso Capo del  Compartimento,  sentito  l'interessato,  ove
questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti
e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di  cui
al comma 4 del presente articolo,  ritenuto  fondato  l'accertamento,
dispone, con  provvedimento  motivato,  l'assegnazione  dei  punti  e
l'eventuale sospensione, altrimenti emette provvedimento motivato  di
archiviazione degli  atti.  In  entrambi  i  casi,  il  provvedimento
motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge, e ne  e'
trasmessa copia all'ente accertatore. 
  6.  Il  medesimo  Capo   del   Compartimento,   nel   caso   emetta
provvedimento di assegnazione  di  punti  ed  eventuale  sospensione,
dispone  l'annotazione  degli  estremi  del   provvedimento   -   con
indicazione  del  numero  dei  punti  e  dell'eventuale  periodo   di
sospensione - sul  documento  matricolare  del  marittimo  e  ne  da'
comunicazione  al  Centro  controllo  nazionale  pesca  del   Comando
generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  porto,  alla  Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed all'Ufficio  di
iscrizione del marittimo per le  dovute  annotazioni  sul  pertinente
registro. 
  7. La sospensione delle funzioni di comandante di cui  all'art.  20
del decreto legislativo n. 4/2012  e'  altresi'  annotata  sul  ruolo
ovvero ruolino di equipaggio ed il periodo di  sospensione  inizia  a
decorrere dalla data della predetta annotazione. 
  8. Per  le  violazioni  accertate  fuori  dal  limite  delle  acque
territoriali la competenza a ricevere il rapporto  e'  del  Capo  del
Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione  del  peschereccio
interessato.